Col provvedimento n. 658445 del 30 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le regole della nuova procedura prevista dal regime opzionale di determinazione del reddito agevolabile da patent box introdotto dal Decreto Crescita, in alternativa alla procedura ordinaria di accordo preventivo già in vigore per fruire della medesima agevolazione
AGEVOLAZIONE PATENT BOX
Il regime di “patent box” costituisce un’agevolazione in favore dei titolari di reddito di impresa, in base alla quale è escluso dalla base imponibile il 50 per cento dei redditi derivanti:
– dall’utilizzo di determinati beni immateriali (software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili);
– dalla cessione degli stessi beni, qualora il 90 per cento dei proventi di cessione è reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.
NUOVA PROCEDURA DI ACCESSO
A partire dal periodo d’imposta 2019 il Decreto Crescita ha reso più semplice l’accesso ai benefici del regime Patent Box, introducendo la possibilità di optare per una procedura di determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura di ruling che prevede il confronto preventivo con l’amministrazione finanziaria per la determinazione del reddito agevolabile sulla base di apposita istanza presentata all’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento n. 658445/2019 definisce le regole della nuova procedura a cui si aderisce mediante opzione, che deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce l’agevolazione.
L’opzione ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile.
L’agevolazione si applica mediante variazione in diminuzione dal reddito imponibile della quota di reddito escluso, riconducibile all’utilizzo o alla cessione dei beni immateriali agevolabili; tale variazione deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi ed dell’IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata la scelta e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
Le informazioni necessarie per la determinazione del reddito agevolabile devono essere indicate in un documento che il provvedimento definisce “idonea documentazione”. In tale documento, diviso in due sezioni, devono essere indicate, tra l’altro:
1) Sezione A
– il modello organizzativo dell’impresa;
– la struttura partecipativa e il mercato di riferimento;
– gli elenchi dei beni immateriali e delle attività di ricerca e sviluppo;
– le plusvalenze realizzate tramite la cessione di “intellectual property” agevolabili;
2) Sezione B
– le informazioni di sintesi riguardanti le determinazione del reddito agevolabile;
– il metodo adottato (CUP, RPSM, o altro).
Le microimprese, piccole e medie imprese possono utilizzare in caso di utilizzo diretto, nell’ambito dell’applicazione del metodo del Residual Profit Split, le analisi di benchmark di settore sulla base dei codici attività previsti dalla nomenclatura ATECO 2007, messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate su richiesta. Tale richiesta va inviata all’Ufficio Accordi preventivi della Direzione Centrale Grandi Contribuenti, tramite e-mail all’indirizzo: dc.gc.accordi@agenziaentrate.it o via PEC all’indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it.
Resta ferma la facoltà di effettuare proprie analisi.
In alternativa possono predisporre le Sezioni A e B in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.
Una volta predisposta la “documentazione” deve essere consegnata all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla relativa richiesta; nel caso siano necessarie ulteriori informazioni, devono essere fornite entro 7 giorni ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi. Eventuali errori rilevabili dalla documentazione tempestivamente fornita possono essere corretti senza l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione (dal 90% al 180% della maggiore imposta o minor credito). A tal fine la disponibilità della “documentazione idonea” deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.
Possono optare per la determinazione diretta del reddito agevolabile anche i soggetti che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di ruling preventivo in alternativa al rinnovo dello stesso, e coloro che abbiano in corso una procedura ruling preventivo previa comunicazione di rinuncia irrevocabile da trasmettere tramite PEC o raccomandata A/R all’ufficio presso il quale è pendente la procedura. In tal caso devono essere osservate le regole della nuova procedura: predisposizione di “idonea documentazione”, comunicazione nella dichiarazione dei redditi, ripartizione dell’agevolazione in tre quote annuali.
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