L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le controversie relative a cartelle di pagamento non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie (Agenzia Entrate – risposta n. 329/2019).
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Per atti impositivi devono intendersi “avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata.
Sono quindi da ritenersi esclusi dalla definizione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione e le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate.
Pertanto, le cartelle di pagamento non sono definibili, anche se costituiscono i primi atti con i quali la pretesa tributaria viene avanzata nei confronti del debitore.
Link all’articolo originale

