Secondo le modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali e delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate è possibile assolvere tali adempimenti tramite un intermediario incaricato, previo impegno di quest’ultimo alla trasmissione telematica delle stesse nei termini e con le modalità prescritto per ciascun adempimento. Al fine di semplificare il conferimento dell’incarico all’intermediario è stato introdotto l’impegno cumulativo alla trasmissione di dichiarazioni (CNDCEC – Nota 05 agosto 2019, n. 71)
Nell’ambito delle disposizioni adottate con il “Decreto Crescita” è stata inserita, tra l’altro, la proposta dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di prevedere un impegno cumulativo, da parte degli intermediari incaricati, a trasmettere in via telematica le dichiarazioni e le comunicazioni fiscali per conto dei clienti.
La norma intende semplificare il complesso sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica che, attualmente richiede il rilascio di un impegno per ciascuna dichiarazioni o comunicazione da trasmettere.
Ciò comporta un notevole dispendio di tempo per i professionisti, senza alcun vantaggio per il cliente che risulta comunque tutelato dalla predisposizione del mandato professionale obbligatorio nella forma scritta.
La disposizione, quindi, inserita tra le norme riguardanti le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni (art. 3, DPR n. 322 del 1998), stabilisce che qualora il contribuente/sostituto d’imposta conferisca un incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, il soggetto incaricato rilascia al contribuente un impegno cumulativo a trasmettere i dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Tale impegno può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono indicate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell’impegno.
L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato. Da parte del contribuente o del sostituto d’imposta è sempre ammessa la revoca espressa in qualsiasi momento.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha chiarito che trattandosi di norma procedimentale, essa deve tuttavia ritenersi applicabile sin dalla data della sua entrata in vigore (30 giugno 2019), con riferimento anche ai mandati professionali eventualmente già sottoscritti dal contribuente in epoca precedente alla predetta data (e comunque non anteriore al triennio), che andranno opportunamente integrati qualora non rechino l’indicazione in forma analitica delle dichiarazioni e comunicazioni oggetto del mandato stesso.
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