Le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non possono non riguardare, considerato il legame di dipendenza funzionale, anche le sanzioni civili che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica (Corte di Cassazione, ordinanza 02 agosto 2019, n. 20849)
Un Tribunale di prime cure aveva accolto l’opposizione proposta da un datore di lavoro avverso una cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di contributi Inps non pagati da altra società, appaltatrice della opponente, derivanti sia da omissioni contributive che da accertamento ispettivo. Inoltre, ad avviso del primo giudice, il fatto che l’opponente avesse pagato immediatamente i contributi non versati dall’appaltatore, in virtù della responsabilità solidale (art. 29, D.Lgs. n. 276/2003), la rendeva non soggetta al pagamento delle sanzioni civili per evasione (art. 116, co. 8, lett. b), L. n. 388/2000) non potendosi ritenere che l’inadempimento della obbligata principale fosse noto. In seguito, su impugnazione dell’Inps, anche la Corte d’appello territoriale aveva rigettato la domanda, confermando la sentenza impugnata.
Ricorre così in Cassazione l’Istituto, lamentando che l’art. 21 del D.L. n. 5/2012 (convertito in L. n. 35/2012), laddove esclude che l’obbligo dell’appaltatore di versare i contributi in via di solidarietà si estenda anche alle sanzioni civili, non è norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva.
Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Come noto, al fine di contrastare l’evasione dei contributi previdenziali, il Legislatore ha introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Ma la tesi secondo la quale la responsabilità per le sanzioni della predetta condotta omissiva non è inclusa nella detta responsabilità solidale, trascura di considerare, innanzitutto, la natura accessoria della sanzione, costituendo una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione “iuris et de iure”, il danno cagionato all’Istituto assicuratore (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30363). Vi è, quindi, tra la sanzione civile e l’omissione contributiva, cui la sanzione inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che, in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento, incide non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione. Di qui, le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame, anche le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica. Infine, quanto al disposto dell’art. 21 citato, che in tema di responsabilità solidale negli appalti, ha sanzionato per l’omissione contributiva il solo responsabile dell’inadempimento, escludendo le sanzioni dal vincolo solidale, esso non ha natura interpretativa, né ha effetti retroattivi (Corte di Cassazione, sentenza n. 18259/2018).
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