Diritto al lavoro in giorno festivo infrasettimanale



Astenersi dall’attività lavorativa in occasione di festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo

La Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente che aveva rifiutato di adempiere all’incarico conferitogli dal responsabile in occasione di festività infrasettimanali.
La Corte di appello, in riforma della sentenza di prime cure, aveva convertito il recesso intimato in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e aveva condannato la società a corrispondere l’indennità di preavviso spettante in base al contratto collettivo. In tal senso, i giudici di seconde cure avevano precisato che, ai sensi delle disposizioni del CCNL di settore, era possibile per i dipendenti l’obbligo di prestare attività lavorativa in giorno festivo, entro ovviamente i limiti previsti il cui superamento, nel caso di specie, non risultava documentato.
La legge non ha esteso alle festività infrasettimanali quelle eccezioni, alla inderogabilità per il riposo infrasettimanale.


Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale .
Tale diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo.
I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori – indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali – di astenersi dalla prestazione. In sintesi, l’orientamento di legittimità, cui si intende dare seguito, è nel senso che la possibilità di svolgere attività lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo – invece- derivare da un loro accordo.
Di conseguenza, secondo la Corte, la possibilità di una prestazione lavorativa in tale giorno discende soltanto da un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, atteso che tale diritto non può essere derogato neanche dalla contrattazione collettiva, a meno che non vi sia un esplicito mandato del lavoratore






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