Si forniscono chiarimenti in ordine alle nuove modalità di presentazione della domanda di ANF per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo e sulla regolarizzazione per arretrati di importo maggiore di 3.000,00 euro.
Dal 1.4.2019, le domande di ANF dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), a decorrere dalla predetta data, devono essere presentate esclusivamente all’INPS.
La compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> si aggiunge per il momento alle attuali modalità di esposizione, ma è già in fase di sviluppo un aggiornamento che consentirà il conguaglio degli ANF con la sola compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>.
Inoltre, decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, avendo l’INPS determinato l’importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:
<TabANF> Codice tabella Assegno Nucleo Familiare;
<NumANF> Numero dei componenti del nucleo; familiare da considerare ai fini della misura dell’ANF;·
<ClasseANF> Il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell’elemento <TabANF> e all’anno di competenza.
L’introduzione e la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, consente all’Istituto il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati. Pertanto, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, vengono meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il messaggio n. 4283/2017 e, dunque, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.
Per venire incontro alle richieste di aziende ed intermediari, è stato comunicato che l’introduzione delle novità previste è rinviata alla denuncia contributiva di competenza del mese 09/2019 e, pertanto, la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> rimane facoltativa fino a tale denuncia.
A seguito del rinvio dell’obbligatorietà della compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib>, l’Inps ha dunque chiarito, con il messaggio in argomento, che fino a quando non sarà resa obbligatoria la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro secondo le disposizioni impartite con il messaggio n. 4283/2017.

