Il contratto di permuta immobiliare consente di fruire del “sisma bonus”



Con la Risposta a interpello n. 354 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire della detrazione IRPEF cd. “sisma bonus”, per l’acquisizione della casa antisismica tramite contratto di permuta con il quale viene trasferito l’immobile di proprietà all’impresa di costruzione che attraverso interventi di demolizione e ricostruzione restituisce un’unità immobiliare a ridotto rischio sismico. In tal caso, tuttavia, non è ammessa la cessione del credito d’imposta alternativo alla detrazione IRPEF tra i comproprietari.

SISMA BONUS


Al fine di incentivare l’adeguamento antisismico degli immobili ubicati in comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 è riconosciuta una specifica detrazione d’imposta agli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore (cd. “sisma bonus”). Affinché sia riconosciuta la detrazione, la vendita da parte delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare deve essere fatta entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori di ricostruzione.
La detrazione è pari al 75 o all’85 per cento (a seconda che l’intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore) del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, calcolata entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
In luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente all’importo della detrazione spettante alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Il cessionario del credito può a sua volta cedere ulteriormente il credito.


IL CASO


Con la risposta a interpello n. 354 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire di tale detrazione anche in relazione all’operazione di permuta immobiliare, con la quale i comproprietari (familiari) trasferiscono l’immobile ad uso abitativo ad un’impresa di costruzione che, dopo aver demolito e ricostruito l’edificio, ceda in cambio due nuove unità immobiliari a ridotto rischio sismico.
In considerazione del fatto che la detrazione è determinata in rapporto al prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, l’operazione di permuta deve comunque realizzare una cessione a fronte di un corrispettivo. Pertanto, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, è comunque necessario indicare in atto il conguaglio pattuito dalle parti nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati.
Con riferimento alla possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, nel caso prospettato, sia possibile nei confronti delle imprese che hanno effettuato gli interventi di demolizione e ricostruzione, con la facoltà di successiva cessione del credito medesimo; deve ritenersi esclusa, invece, la cessione fra i comproprietari delle unità immobiliari ottenute per effetto del contratto di permuta.





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