La contestuale presenza nel modello di dichiarazione di elevati compensi ai collaboratori e di ingenti spese per alberghi legittima la presunzione di esistenza di un’autonoma organizzazione che consente il funzionamento dello studio pur in assenza del titolare, con conseguente applicazione dell’IRAP ai compensi professionali per l’attività di avvocato (Corte di Cassazione – Ordinanza n. 20455 del 2019)
In tema di IRAP, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un avvocato contro la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del controllo formale della dichiarazione dei redditi, con la quale contestava l’assoggettamento ad imposta dei compensi, in ragione dell’esistenza di autonoma organizzazione in grado di potenziare la capacità produttiva del professionista, desumibile dai dati indicati nella dichiarazione dei redditi per compensi ai collaboratori e per spese per alberghi, sintomatici del funzionamento dello studio pur in assenza del titolare.
ACCERTAMENTO AUTONOMA ORGANIZZAZIONE: DISCIPLINA IRAP
La normativa in materia di IRAP stabilisce che il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazioni di servizi.
Ai fini dell’applicazione dell’IRAP è ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo il quale, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione, non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interessi altrui, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Per quanto riguarda il requisito dell’autonoma organizzazione si è affermato il principio di diritto che ne rimette al giudice di merito l’accertamento ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, e ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
In altri termini, l’impiego non occasionale di lavoro altrui non può considerarsi di per sé integrativo del requisito dell’autonoma organizzazione, dovendosi indagare, nel singolo caso, se è presente quell’elemento in più che concretizza l’elemento organizzativo, consentendo al contribuente di accrescere il proprio reddito tramite un apporto di lavoro che non si esaurisca in attività meramente esecutive.
ACCERTAMENTO AUTONOMA ORGANIZZAZIONE: IL CASO
Nel caso in esame i giudici di merito hanno desunto l’impiego non occasionale di lavoro altrui, con un potenziamento della capacità produttiva del professionista e, dunque, la sussistenza del presupposto di autonoma organizzazione, sulla base di quanto riportato nel modello di dichiarazione e, precisamente, nel Quadro “E”. A tal fine, in particolare, sono stati ritenuti rilevanti:
– gli importi relativi alle voci “compensi per lavoro dipendente” e “compensi a terzi”, dalla cui entità il giudice di merito ha desunto “con certezza che il contribuente si è avvalso del lavoro altrui in modo non occasionale”;
– l’importo della voce “spese per alberghi”, da cui il giudice di merito ha rilevato l’assenza del contribuente dalla località sede dello studio per numerosi giorni nel corso dell’anno, concludendo da ciò per l’esistenza di un “adeguato sistema organizzativo che ha assicurato la funzionalità quotidiana dello studio pur in assenza del titolare”.
Infine, la giustificazione difensiva in ordine agli elevati compensi professionali, ha convinto il giudice di merito per l’esistenza di una autonoma organizzazione, atteso che diversamente “non sarebbe stato verosimilmente possibile gestire un contenzioso con un numero così elevato di persone coinvolte”.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito in ordine all’assoggettamento ad IRAP dei compensi professionali, per la sussistenza dell’autonoma organizzazione connessa all’impiego non occasionale di lavoro altrui, legittimamente desunta da quanto riportato dal professionista nel modello di dichiarazione dei redditi prodotto in atti.
In tema di IRAP deve ritenersi legittimo l’atto con il quale il Fisco presuma l’imponibilità dei compensi di un avvocato sulla base delle voci indicate nella dichiarazione dei redditi per compensi per lavoro dipendente, per compensi a terzi e per le spese per alberghi, in quanto rivelano l’esistenza di un’adeguata organizzazione che consente il funzionamento dello studio pur in assenza del titolare.
Link all’articolo originale

