Con la Risposta a interpello n. 327 del 1° agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sulla base delle osservazioni del garante per la protezione dei dati personali, a tutela dei dati sensibili legati alla salute dei contribuenti, i dati delle prestazioni sanitarie erogate a pazienti non residenti in Italia non devono indicare nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere, cd. “esterometro”
A decorrere dalle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cd. “Esterometro”).
Sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.
Con riferimento agli operatori del settore sanitario “tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria”, quali farmacie, medici, ospedali e strutture sanitarie, per il solo periodo d’imposta 2019, è stato stabilito che “non possono emettere fatture elettroniche” in relazione alle operazioni i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Tale divieto, rifacendosi all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso (anche perché in caso di opposizione sarebbe comunque, automaticamente esclusa l’emissione della fattura elettronica tramite Sdi).
Successivamente, il divieto di emettere la fattura elettronica tramite Sdi è stata estesa anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Il divieto ha avuto origine dalle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha evidenziato che l’estensione dell’obbligo (generalizzato) di fatturazione elettronica anche alle operazioni verso consumatori finali, e dunque anche nei confronti dei pazienti sottoposti a prestazioni sanitarie, è stata attuata senza l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei datie, in particolare, di tutela dei dati personali legati alla salute dei contribuenti.
Visto il divieto espresso alla fatturazione elettronica tramite Sdi per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, l’Agenzia delle Entrate osserva che le informazioni da comunicare con l’esterometro, in conformità al tracciato e alle specifiche tecniche sono assimilabili a quelle comunicate mediante fattura elettronica tramite SdI.
Pertanto, la necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, ha quale naturale conseguenza il divieto all’invio dei citati dati anche nell’ambito dell’esterometro.
In conclusione, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI né vanno comunicate tramite esterometro.
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