Proroga dei versamenti: il Fisco indica il calendario delle scadenze





In relazione alla proroga dei versamenti delle dichiarazioni annuali, disposta per effetto dell’approvazione degli ISA per l’anno d’imposta 2018, l’Agenzia delle Entrate ha indicato il calendario delle scadenze e fornito ulteriori chiarimenti per rispondere ai numerosi dubbi sollevati in merito (Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 71/E del 2019)


Il cd. “Decreto Crescita” ha disposto la proroga dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali (redditi, contributi, Irap, Iva, imposte sostitutive), che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di applicazione degli stessi. La proroga opera anche per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che beneficiano della medesima proroga.
Possono beneficiare della proroga, altresì, coloro che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, hanno applicato il regime forfetario agevolato, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, hanno determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari ovvero ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA, purché il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (anche in partecipazione) sia riconducibile ad attività per le quali sono stati approvati gli ISA.
Per effetto della proroga è possibile effettuare entro il 30 settembre 2019 i versamenti del saldo e del primo acconto (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), ovvero i versamenti che scadono nell’arco temporale 30 giugno – 30 settembre 2019 (per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).


Qualora si opta per il versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga (titolari o non titolari di partita IVA), lo stesso deve essere effettuato:
– entro il 30 settembre 2019;
– entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.


In caso di rateazione delle somme dovute, invece, valgono le seguenti scadenze


TITOLARI DI PARTITA IVA





















N. rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza (con magg. 0,40%)

Interessi di rateazione %

1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 16 ottobre 0,18 18 novembre 0,18
3 18 novembre 0,51    


NON TITOLARI DI PARTITA IVA





















N. rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza (con magg. 0,40%)

Interessi di rateazione %

1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 31 ottobre 0,33 31 ottobre 0
2 2 dicembre 0,66 2 dicembre 0,33


Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga. In tale ipotesi vanno versate, entro il 30 settembre 2019:
– le prime quattro rate, senza interessi;
– ovvero, le prime tre rate, senza maggiorazione ed interessi (se si opta per la rateizzazione decorrente dal 31 luglio 2019).
In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.
Qualora, invece, entro il termine del 30 settembre 2019, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l’obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto