Si forniscono precisazioni sulla sussistenza del diritto alla restituzione della somma versata ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale, nell’ipotesi in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo.
Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto ministeriale. In particolare, il provvedimento in questione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato a condizione che: vengano regolarizzati i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; venga accertato il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; venga pagata una somma aggiuntiva rispetto a quelle previste.
Avverso detto provvedimento di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso; decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Al riguardo, è stato chiarito che, la decadenza del provvedimento di sospensione, a seguito dello spirare del suddetto termine di 15 giorni, opera ex nunc, con salvezza, pertanto, degli effetti già maturati. Conseguentemente, la richiesta di rimborso di quanto versato ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale deve essere rigettata.
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