Rispetto del CCNL anche se si esce dall’Associazione datoriale



La durata dei contratti vincola tutti i destinatari del contratto stesso sino alla scadenza del termine pattuito e nessuno  può sciogliersi da tale vincolo unilateralmente prima della scadenza, neppure dissociandosi dall’organizzazione sindacale di appartenenza

La Suprema Corte,ha evidenziato come l’efficacia vincolante del CCNL va oltre la permanenza del vincolo associativo. La facoltà di recedere spetta soltanto alle associazioni sindacali e datoriali che hanno siglato l’accordo e non anche alle singole aziende, se non alla scadenza del contratto stesso.
E’ stato, pertanto, accolto il ricorso della Filctem contro l’applicazione da fine 2011, ai dipendenti di una delle aziende appartenente al gruppo FIAT, di un nuovo accordo, non firmato dalla Cgil. Ciò in quanto smettere di applicare un contratto nazionale uscendo dalla propria Associazione datoriale (nel caso di specie Confindustria), prima della naturale scadenza, dando vita a nuovi accordi senza il consenso delle parti, cioè delle rappresentanze sindacali, è illegittimo. 
La Corte Suprema si sofferma, dunque, non sul fatto che non sia stata consultata la Filctem-Cgil per la stipula del nuovo contratto, in quanto non esiste un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali, ma sull’aver applicato un nuovo contratto prima della sua naturale scadenza.
In tal senso, la Corte ha accolto il ricorso di illegittimità della disdetta unilaterale del contratto applicato da parte del datore prima della sua scadenza.






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