Può beneficiare del credito d’imposta previsto per favorire la crescita occupazionale nel settore marittimo la società che ha rapporti diretti con l’armatore. Esclusa quindi l’impresa subappaltatrice che fornisce servizi e personale per la gestione di negozi di vendita al minuto a bordo di navi da crociera battenti bandiera italiana (Agenzia delle Entrate – risposta 26 agosto 2019, n. 346).
Nell’intento di incentivare l’assunzione da parte delle imprese di lavoratori marittimi, riducendo il costo di tutto il personale dipendente imbarcato, ai soggetti che esercitano l’attività produttiva di reddito derivante dall’utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale è attribuito un credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.
Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è esteso anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l’armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.
Inoltre, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare “l’armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica”.
Detto questo, per usufruire dell’agevolazione in questione, l’impresa deve avere rapporti diretti con l’armatore autorizzato ad appaltare i servizi di bordo. Pertanto la suddetta agevolazione non può essere estesa alle imprese subappaltatrici atteso che la disposizione agevolativa, facendo riferimento solo ai soggetti aventi rapporti contrattuali con l’armatore, presenta un ambito applicativo precisamente delimitato.
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