Novità economiche per i dipendenti delle Emittenti televisive e radiofoniche locali





Si riportano gli importi dovuti ai lavoratori delle radio e tv locali da settembre 2019 in base all’accordo Aeranti Corallo – Cisal del 25/9/2018


Per effetto del verbale di accordo del 25/9/2018 tra Aeranti-Corallo e CISAL che ha rinnovato la parte economica del CCNL per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale, syndications, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive satellitari, a decorrere dall’1/9/2019 si prevedono le seguenti novità:
a) l’aumento delle retribuzioni per effetto dell’attuazione della seconda tranche economica;
b) l’erogazione de secondo importo a titolo di “una tantum” a copertura del periodo di vacanza contrattuale.


Tv locali
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DAL 01/09/2019































Livello

Paga base

Ind. Funzione

Quadro A 1.674,53 120,00
Quadro B 1.569,89 80,00
1 1.381,49  
2 1.266,37  
3 1.182,64  
4 1.098,91  
5 1.046,58  


Radio locali
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DAL 01/09/2019



























Livello

Paga base

Ind. Funzione

Quadro B 1.427,96 80,00
1 1.269,30  
2 1.163,52  
3 1.084,21  
4 1.036,99  
5 1.009,05  


Gli importi lordi dell’ultima tranche dell’una tantum sono i seguenti:


Tv locali
UNA TANTUM PER VACANZA CONTRATTUALE SETTORE TELEVISIVO LOCALE (IMPORTI LORDI)
























Livello

Settembre 2019

Quadro A 240,00
Quadro B 225,00
1 198,00
2 181,50
3 169,50
4 157,50
5 150,00


Radio locali
UNA TANTUM PER VACANZA CONTRATTUALE SETTORE RADIOFONICO LOCALE (IMPORTI LORDI)





















Livello

Settembre 2019

Quadro B 212,28
1 188,69
2 172,97
3 161,18
4 154,16
5 150,00


Come comunicato dall’Aeranti Corallo, “gli importi dovuti a titolo di “una tantum” spettano sia ai dipendenti a tempo indeterminato, sia ai dipendenti a tempo determinato. Tali importi sono riconosciuti a tutti i lavoratori dipendenti che erano in forza alla data del 25 settembre 2018 e coprono il periodo di vacanza contrattuale intercorso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 agosto 2018 (104 mesi). Nell’ipotesi di dipendenti che hanno lavorato solo per una parte di tali 104 mesi, ovvero di lavoratori part-time, l’una tantum deve essere riproporzionata sulla base del periodo e dell’orario di effettivo lavoro. L’una tantum è dovuta anche agli apprendisti.
Per quanto riguarda le assenze, ai fini del riconoscimento dell’una tantum, vengono escluse solo le aspettative non retribuite. In caso di intervenuto passaggio di livello o di qualifica, l’una tantum viene riconosciuta in modo proporzionale.”


 





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