Si riportano gli importi dovuti ai lavoratori delle radio e tv locali da settembre 2019 in base all’accordo Aeranti Corallo – Cisal del 25/9/2018
Per effetto del verbale di accordo del 25/9/2018 tra Aeranti-Corallo e CISAL che ha rinnovato la parte economica del CCNL per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale, syndications, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive satellitari, a decorrere dall’1/9/2019 si prevedono le seguenti novità:
a) l’aumento delle retribuzioni per effetto dell’attuazione della seconda tranche economica;
b) l’erogazione de secondo importo a titolo di “una tantum” a copertura del periodo di vacanza contrattuale.
Tv locali
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DAL 01/09/2019
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Livello |
Paga base |
Ind. Funzione |
Quadro A |
1.674,53 |
120,00 |
Quadro B |
1.569,89 |
80,00 |
1 |
1.381,49 |
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2 |
1.266,37 |
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3 |
1.182,64 |
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4 |
1.098,91 |
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5 |
1.046,58 |
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Radio locali
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DAL 01/09/2019
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Livello |
Paga base |
Ind. Funzione |
Quadro B |
1.427,96 |
80,00 |
1 |
1.269,30 |
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2 |
1.163,52 |
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3 |
1.084,21 |
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4 |
1.036,99 |
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5 |
1.009,05 |
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Gli importi lordi dell’ultima tranche dell’una tantum sono i seguenti:
Tv locali
UNA TANTUM PER VACANZA CONTRATTUALE SETTORE TELEVISIVO LOCALE (IMPORTI LORDI)
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Livello |
Settembre 2019 |
Quadro A |
240,00 |
Quadro B |
225,00 |
1 |
198,00 |
2 |
181,50 |
3 |
169,50 |
4 |
157,50 |
5 |
150,00 |
Radio locali
UNA TANTUM PER VACANZA CONTRATTUALE SETTORE RADIOFONICO LOCALE (IMPORTI LORDI)
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Livello |
Settembre 2019 |
Quadro B |
212,28 |
1 |
188,69 |
2 |
172,97 |
3 |
161,18 |
4 |
154,16 |
5 |
150,00 |
Come comunicato dall’Aeranti Corallo, “gli importi dovuti a titolo di “una tantum” spettano sia ai dipendenti a tempo indeterminato, sia ai dipendenti a tempo determinato. Tali importi sono riconosciuti a tutti i lavoratori dipendenti che erano in forza alla data del 25 settembre 2018 e coprono il periodo di vacanza contrattuale intercorso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 agosto 2018 (104 mesi). Nell’ipotesi di dipendenti che hanno lavorato solo per una parte di tali 104 mesi, ovvero di lavoratori part-time, l’una tantum deve essere riproporzionata sulla base del periodo e dell’orario di effettivo lavoro. L’una tantum è dovuta anche agli apprendisti.
Per quanto riguarda le assenze, ai fini del riconoscimento dell’una tantum, vengono escluse solo le aspettative non retribuite. In caso di intervenuto passaggio di livello o di qualifica, l’una tantum viene riconosciuta in modo proporzionale.”