Il lavoratore che ha la residenza in un dipartimento francese confinante con l’Italia e svolge la propria attività in Italia ai confini con la Francia (Ventimiglia), assume lo status di frontaliere e il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia è assoggettato ad imposizione esclusiva in Francia (Agenzia Entrate – risposta 28 ottobre 2019, n. 433).
La convenzione Italia-Francia per evitare le doppie imposizione prevede che i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti. Le citate zone di frontiera consistono, per l’Italia, nelle Regioni che confinano con la Francia e per la Francia, nei dipartimenti che confinano con l’Italia.
Pertanto, se un lavoratore “frontaliere” risiede in un dipartimento francese confinante con l’Italia e svolge la propria attività lavorativa in Italia, in una Regione confinante con la Francia, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia, deve essere assoggettato ad imposizione esclusiva in Francia.
In tal caso, i sostituti d’imposta italiani possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per la sua applicazione.
Il sostituto d’imposta, non essendo obbligato al applicare il regime convenzionale, in caso di incertezza sullo status di “frontaliere” del lavoratore, è tenuto ad operare le ritenute Irpef.
Link all’articolo originale

