Non è precluso al lavoratore in posizione di distacco l’accesso al beneficio se in presenza di tutti gli elementi richiesti dalla normativa (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 novembre 2019, n. 492, 495, 497).
L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto Il “regime speciale per lavoratori impatriati” oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e, pertanto, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
L’agevolazione in esame è fruibile dal contribuente per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Nell’ipotesi di trasferimento della residenza fiscale in Italia nel periodo d’imposta 2019 (ovvero entro il 2 luglio 2019), occorre far riferimento all’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, nella formulazione vigente fino al 30 aprile 2019, secondo cui al verificarsi delle condizioni richieste, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.
Trattasi di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi. Ne consegue che l’applicazione dell’agevolazione deve essere uniforme per l’intero arco temporale dei cinque anni previsti dalla normativa.
Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma in esame presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio e che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall’agevolazione.
Si ricorda altresì che sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative, pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
A differenza di quanto previsto per il regime di favore per i c.d. “controesodati”, che escludeva espressamente dal beneficio ogni forma di distacco, l’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 non disciplina esplicitamente la posizione del soggetto distaccato all’estero che rientri in Italia.
Al riguardo, la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 ha precisato i requisiti e le modalità di accesso al regime di favore in esame, chiarendo, altresì, che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio di cui al citato art. 16 in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
Con successiva risoluzione 5 ottobre 2018, n. 76/E è stato chiarito che tale posizione restrittiva, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, non in linea con la vis attrattiva della norma, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa. Ciò si può verificare, ad esempio, nella ipotesi in cui:
– il contratto di distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
– il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione della maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.
In tali ipotesi, in presenza di tutti gli elementi richiesti dall’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, le peculiari condizioni di rientro dall’estero del dipendente – sopra riportate a titolo esemplificativo – rispondendo alla ratio della norma, non precludono al lavoratore in posizione di distacco l’accesso al beneficio previsto dal citato articolo 16.
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