Rinnovato il CCNL dei Portieri



Raggiunto l’accordo di rinnovo del CCNL per i Dipendenti da proprietari di fabbricato per il periodo 2020/2022.

Le parti hanno  condiviso le seguenti soluzioni negoziali:

A) INCREMENTO RETRIBUTIVO:
– Incremento di 50,00 € lordi per i profili professionali A3 ed A4 – da riproporzionare per i restanti livelli – da erogare in due tranche di 25,00 € cadauna, che decorreranno, rispettivamente, a far data dall’1/1/2020 e dall’1/1/2021.
– altri 5,00 € lordi (sempre per i livelli A3 ed A4 e da riproporzionare per gli altri), se le parti non dovessero stabilirne la destinazione al finanziamento di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a vantaggio dei familiari dei lavoratori, saranno riconosciuti a titolo di incremento di salario conglobato a decorrere dall’1/1/2022;

B) INDENNITA’ DI RACCOLTA E/O CONFEZIONAMENTO E/O TRASPORTO E/O MOVIMENTAZIONE RIFIUTI:
in aggiunta alle indennità già previste, al lavoratore cui sia assegnata anche la mansione della lavatura dei bidoni utilizzati per la raccolta rifiuti sarà corrisposta un’ulteriore indennità di 0,50 € per ciascuna unità immobiliare a decorrere dall’1/1/2020;

C) INDENNITA’ RITIRO RACCOMANDATE/PACCHI:
Ferme restando le indennità previste per la sola funzione di ritiro della posta raccomandata (sia per immobili a prevalente uso abitativo che non abitativo), nel caso in cui al lavoratore venga assegnata la mansione di ritiro anche dei pacchi, dall’1/1/2020, sarà riconosciuto il seguente trattamento a titolo di indennità onnicomprensiva
– €.1,00 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo;
– €.1,30 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo.

INDENNITÀ ECONOMICHE DI MALATTIA
– Miglioramento dell’indennità di malattia fino al 20° giorno con passaggio della sua quantificazione dal 56% al 60% della retribuzione globale lorda giornaliera;
– Diminuzione del periodo di carenza a soli 2 giorni anziché 3;
– Previsione che, a decorrere dall’1/1/2020, il periodo di carenza sia comunque indennizzato per le malattie di durata superiore a 9 giorni anziché 14 giorni;
– Previsione che, a decorrere dall’1/1/2022, il periodo di carenza sia comunque indennizzato per le malattie di durata superiore a 8 giorni anziché 9 giorni.





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