Con 166 voti favorevoli, 122 contrari e nessuna astensione, il Senato ha votato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl n. 1638, collegato fiscale alla manovra finanziaria, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (Senato della Repubblica – Comunicato 17 dicembre 2019)
In attesa della pubblicazione in gazzetta, elenchiamo le novità contenute nella legge di conversione:
Contrasto alle indebite compensazioni (art. 3)
Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo, non si applica più la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita, ma una sanzione pari al 5 per cento dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro.
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge (art. 4)
Il contenuto di tale articolo viene completamente sostituito. I soggetti residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Estensione del ravvedimento operoso (art. 10-bis)
Tutte le fattispecie di regolarizzazione delle violazioni tributarie previste dalla disciplina del ravvedimento operoso, fin’ora riservate ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono state estese a tutti i tributi, compresi quelli regionali e locali, tra cui Imu e Tasi.
Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (art. 13)
Per i piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le seguenti disposizioni:
In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Lavoratori impatriati: agevolazioni maggiorate disponibili già dal 2019 (art. 13-ter)
Le agevolazioni potenziate previste dall’art. 5, D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) a partire dal 2020 sono già disponibili a decorrere dal periodo d’imposta in corso anche a coloro che sono rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 e risultano già beneficiari del regime speciale di sui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015. Le agevolazioni spettano sempre ai residenti all’estero da non meno di due anni che rientrano in Italia impegnandosi a rimanervi per almeno due anni e prestandovi la propria attività lavorativa in maniera prevalente.
Modello 730 e riordino dei termini dell’assistenza fiscale (art. 16-bis)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, i possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
b) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo”;
I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto d’imposta o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le loro attività entro:
a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre”;
Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
Potenziamento dell’amministrazione finanziaria (art. 16 ter)
Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all’azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall’altro una più incisiva azione di contrasto dell’evasione fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, anche mediante mirate analisi del rischio relativo alle partite IVA di nuova costituzione, l’Agenzia delle entrate è autorizzata, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)
Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Lotteria degli scontrini (art. 20)
La data di avvio della lotteria degli scontrini, cui sono ammesse a partecipare le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, non è più il 1° gennaio 2020, ma il 1° luglio 2020.
Per partecipare all’estrazione dei premi, occorrerà comunicare all’esercente, anziché il proprio codice fiscale, uno specifico codice lotteria, le cui modalità di rilascio saranno definite dal direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici (art. 21)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto o assimilate (art. 22 del dpr n. 633/1972) che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso, idonei per l’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22)
Il credito d’imposta previsto a favore degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 e saldate mediante carte di credito, di debito o prepagate, spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
L’art. 23 che prevedeva la sanzione per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito è stato soppresso.
Prestazioni di insegnamento di guida automobilistica (art. 32)
Viene stabilita espressamente l’esclusione dalle prestazioni educative esenti da IVA, di quelle relative all’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
IVA agevolata per prodotti di igiene femminile (art. 32-ter)
A decorrere dal 1° gennaio 2020 le cessioni di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e delle coppette me-struali è soggetta all’aliquota IVA del 5 per cento;
Pagamento tassa automobilista tramite pagoPA (art. 38-ter)
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma “pagoPA” sia da privati che dalle aziende. I dati delle tasse automobilistiche in possesso delle Regioni, delle Province autonome e dell’Agenzia delle Entrate confluiranno in un archivio integrato, nel Sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall’Aci.
Reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti (art. 39)
Il Decreto fiscale collegato alla Manovra finanziaria 2020 ha revisionato la disciplina penale in materia tributaria con un generale inasprimento delle pene, la previsione di casi particolari di applicazione dell’istituto della confisca e l’introduzione della “responsabilità amministrativa degli enti” per i reati tributari da cui sia conseguito un vantaggio per l’ente stesso. La Legge di conversione rivede l’impostazione iniziale, attenuando le pene nei casi di delitti in cui non sia ravvisabile una condotta fraudolenta.
In particolare, è stata modificata la pena:
– per i reati riguardanti l’infedele dichiarazione in materia di imposte sui redditi o IVA, per i quali è stabilita la reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi. Rispetto a tale reato viene mantenuta l’esclusione della pena per lieve scostamento, ma il parametro non è più riferito ai singoli elementi, ma ai fatti punibili complessivamente considerati;
– per i reati riguardanti l’omessa dichiarazione delle imposte sui redditi, dell’IVA e dei sostituti d’imposta, per i quali è stabilita la reclusione da 2 a 5 anni.
Inoltre, sono state abrogate le disposizioni che stabilivano la riduzione delle soglie di punibilità per “omesso versamento di ritenute dovute o certificate” e “omesso versamento dell’IVA” che restano invariate, rispettivamente, a 150.000 euro e 250.000 euro.
L’applicazione della confisca allargata ai reati tributari è stata attenuata, per cui viene prevista solo per i reati di seguito elencati in presenza di condanna o patteggiamento di pena:
– dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro;
– dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quando l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro;
– emissione di fatture per operazioni inesistenti, quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro;
– sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro;
– sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, quando l’ammontare degli elementi attivi inferiori o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro.
In relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta realizzata mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, o mediante altri artifici viene prevista la causa di non punibilità, per cui il reato si estingue senza conseguenza penale se il debito viene pagato, mediante ravvedimento operoso, prima della notizia di qualsiasi attività di accertamento.
La responsabilità amministrativa per i reati tributari da parte di enti con personalità giuridica, di società e di associazioni anche prive di personalità giuridica viene prevista per le seguenti condotte:
– dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
– dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
– emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
– occultamento o distruzione di documenti contabili;
– sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di 1/3. Inoltre, è prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive, con il divieto di contrattare con la PA; l’esclusione da agevolazioni e contributi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dispositivi antiabbandono di bambini in veicoli chiusi (art. 52)
Per l’anno 2019 e 2020, è stato istituito un contributo per incentivare l’acquisto di dispositivi di allarme antiabbandono di bambini in veicoli chiusi, nella misura di euro 30 per ciascun dispositivo acquistato, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.
Con riferimento alle violazioni relative all’obbligo di installazione di tali dispositivi, viene previsto una moratoria sulle sanzioni, che saranno applicabili a decorrere dal 6 marzo 2020.
Benefici fiscali in favore dei disabili (art. 53-bis)
Sono estese agli autoveicoli ibridi o elettrici, le agevolazioni fiscali previste in favore dei disabili, riguardanti l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta in relazione alle spese di acquisto e adattamento di motoveicoli e autoveicoli.
Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono soggette all’aliquota IVA agevolata al 4% per cento le cessioni di motoveicoli, autoveicoli di cilindrata fino a 2000 cc con motore a benzina o ibrido, autoveicoli di cilindrata fino a 2800 cc con motore diesel o ibrido, autoveicoli di potenza non superiore a 150 kW con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, effettuate nei confronti degli stessi o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
L’agevolazione si applica anche in caso di veicoli non nuovi di fabbrica, e alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, compresi gli accessori e gli strumenti necessari per l’adattamento.
L’aliquota IVA agevolata si applica altresì alle cessioni di autoveicoli di cilindrata fino a 2000 cc con motore a benzina o ibrido, autoveicoli di cilindrata fino a 2800 cc con motore diesel o ibrido, autoveicoli di potenza non superiore a 150 kW con motore elettrico effettuate nei confronti di soggetti non vedenti, di soggetti sordomuti, dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Determinazione della TARI (art. 57-bis)
Viene rinviata la modalità di misurazione della TARI secondo il principio “chi inquina paga”, prevedendo l’applicazione del criterio medio-ordinario fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Di conseguenza, per l’anno 2020, il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva da parte dei comuni è stabilito entro il 30 aprile 2020.
Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, viene introdotto il “bonus sociale rifiuti”, con la previsione di tariffe agevolate in favore di utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate.
Ai fini dell’applicazione dei coefficienti per la determinazione della TARI nei confronti degli studi professionali è previsto lo spostamento dalla categoria “uffici e agenzie” alla categoria “banche e istituti di credito”.
Bonus sociali acqua, luce e gas (art. 57-bis)
Il decreto istitutivo del reddito di cittadinanza ha previsto in favore dei beneficiari il riconoscimento dei bonus sociali “luce” e “gas”, con l’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale già previste in favore delle famiglie economicamente svantaggiate. Le Legge di conversione estende ai titolari di reddito di cittadinanza anche l’applicazione delle tariffe sociali del servizio idrico integrato previsto in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso.
A decorrere dal 1° gennaio 2020 la tariffa sociale del servizio idrico integrato sarà comprensiva, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche degli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali acqua, luce e gas saranno riconosciuti in modo automatico a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente.
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