Riduzione cuneo fiscale, sgravi apprendistato e bonus eccellenze nelle legge di Bilancio




Con 166 voti favorevoli, 128 contrari e nessuna astensione, il Senato, lunedì 16 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo della prima sezione del ddl di bilancio 2020. La legge è al momento al vaglio della Camera.


Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti
Definito come differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore, il cuneo fiscale si calcola come rapporto percentuale della somma delle imposte sul reddito, dei contributi sociali a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, e il costo del lavoro totale. In altre parole, il cuneo fiscale indica quella parte del costo del lavoro che viene versata sotto forma di imposta sul reddito o di contributi sociali, al netto di ogni trasferimento monetario goduto dal lavoratore.
Ciò premesso, il comma 7 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 prevede la costituzione di un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021.
La disposizione rinvia però ad appositi provvedimenti normativi l’attuazione di tali interventi, nei limiti delle risorse stanziate nel fondo medesimo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell’ambito dei medesimi provvedimenti.


Sgravio apprendistato di primo livello


Il comma 8, introdotto al Senato, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, riconosce uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.
Lo sgravio contributivo, previsto nella misura del 100%, si riferisce alla contribuzione ex art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 296 del 2006 secondo cui “la complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.
Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.


Bonus occupazionale giovani eccellenze
L’art. 1, co. 706, L. n. 145/2018 prevede che ai datori di lavoro privati che – a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 – assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti, è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. L’esonero, nel dettaglio, è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:
– cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
– cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
Il comma 11 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio – introdotto dal Senato – modifica la disciplina di cui sopra. In particolare la disciplina della fattispecie in argomento è rinviata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla normativa concernente le procedure, le modalità e i controlli per l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. 27 dicembre 2017, n. 205(esonero in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti).
Conseguentemente, il comma 11 abroga la disposizione dell’articolo 1, comma 714 della citata Legge n. 145/2018, che demanda ad una circolare dell’INPS la definizione delle modalità di fruizione dell’incentivo, modificando alcune disposizioni relative alle medesime modalità di fruizione, alle procedure ed ai controlli.
La novella legislativa prevede altresì che l’INPS acquisisca, in modalità telematica, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni conseguiti che rilevino ai fini dell’applicazione dell’incentivo in esame.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto