Assegnazione a mansioni superiori nel CCNL Terziario – Confcommercio



Variato, dall’1/1/2020 il periodi di permanenza per l’assegnazione definitiva a mansioni superiori nel CCL Commercio

Il CCNL Terziario Confcmmercio, con decorrenza 1/1/2020, ha previsto, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che il lavoratore abbia diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diveniva definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo i seguenti periodi continuativi di permanenza:
– 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 6° e 5° livello
– 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello
– 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello
– 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello
Tuttavia, sono fatte salve le specifiche riguardanti le seguenti mansioni del 5° livello e relativo periodo di permanenza di 18 mesi al livello medesimo.
– aiutante commesso addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri settori)
– addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);


– addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)





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