Rigetto interpello disapplicativo norme antielusive: impugnabile la comunicazione di irregolarità



Deve essere considerato atto impugnabile dinanzi al giudice tributario l’avviso di irregolarità emesso a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, per effetto del rigetto dell’istanza di interpello disapplicativo della disciplina in materia di società non operative (Corte di Cassazione – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2062)

La disciplina del processo tributario individua gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario attraverso un elencazione specifica cui è attribuita natura tassativa. La disposizione di chiusura della norma stabilisce, infatti, che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
In proposito, tuttavia, la Corte di Cassazione ha affermato che, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.
Tale principio, deve ritenersi applicabile in materia di comunicazione di irregolarità, oltre che di diffida di pagamento, preavviso di iscrizione ipotecaria e mancata risposta all’istanza per ottenere un maggior credito di imposta.
In particolare, sulla base della suddetta interpretazione estensiva, consentita da una lettura nell’ottica costituzionale della tutela del contribuente e di buon andamento dell’amministrazione, deve ritenersi impugnabile il rigetto dell’interpello disapplicativo di norme antielusive, qual è quello per la disapplicazione della disciplina in materia di società non operative.
In tal caso, infatti, la società contribuente ha un interesse qualificato ad impugnare, in sede giudiziaria, il diniego di disapplicazione di norme antielusive, quale atto non meramente consultivo e, anzi, potenzialmente lesivo della sua sfera giuridica, in quanto la risposta negativa del Direttore Regionale delle Entrate – a prescindere dalle ragioni addotte – è diretta a incidere sulla condotta della società in ordine alla dichiarazione dei redditi in relazione alla quale l’istanza è stata inoltrata.
Se è impugnabile il rigetto dell’istanza di interpello, chiaramente è impugnabile la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 con la quale l’Amministrazione finanziaria corregge, per effetto del rigetto dell’interpello disapplicativo della disciplina delle “società non operative”, la dichiarazione dei redditi.
In tale circostanza, peraltro, il contribuente ha la facoltà, non l’onere, di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dalla norma del processo tributario, ma un provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario. In tale contesto, il diniego disapplicativo rappresenta un atto definitivo in sede amministrativa e recettizio con immediata rilevanza esterna, qualificabile come un’ipotesi di diniego di agevolazione.





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