Individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dell’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in denaro (D.M. 28 novembre 2019).
Ai fini della detrazione e della deduzione le erogazioni liberali in natura devono essere destinate esclusivamente agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, e utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Fino al periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, possono essere destinatari delle erogazioni anche le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.
L’erogazione liberale deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
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