Ai fini IVA, i contributi regionali erogati ad un’impresa, a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a titolo di cofinanziamento per l’attività pubblicistica di elaborazione di piani di gestione forestale si considerano mere elargizioni di denaro, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta (Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 16 del 2020)
Il caso riguarda il trattamento ai fini IVA delle somme erogate sulla base di un bando regionale a titolo di “aiuto” (co-finanziamento), a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in favore di un soggetto passivo IVA (impresa privata) costituito nella forma di “consorzio forestale”, per l’attività pubblicistica di elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (piani particolareggiati o d’assestamento forestale, piani di intervento forestale straordinari) per la gestione sostenibile delle foreste.
Considerato che le erogazioni sono espressamente definite “aiuto” nel bando regionale, in attuazione del Programma di sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR, e adottato in coerenza con quanto previsto dalla “legge forestale regionale”, devono ritenersi qualificabili come “contributi” pubblici, in quanto mere movimentazioni di denaro, e pertanto escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
In merito alla corretta qualificazione giuridica del rapporto tra pubblica amministrazione ed altri soggetti – pubblici o privati – in occasione di erogazioni di danaro è stato chiarito che un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapportogiuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (ad esempio, quando la proprietà dei risultati della ricerca ovvero la proprietà dell’opera finanziata sia trasferita in tutto o in parte all’ente finanziatore).
Viceversa il contributo risulta escluso dal campo d’applicazione dell’IVA ogni qual volta il soggetto che lo riceve non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione. In altri termini, il contributo costituisce una mera elargizione di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le erogazioni possono essere qualificate come contributi fuori campo IVA, quando sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti, come ad esempio nel caso degli aiuti di Stato automatici, ovvero in favore di particolari categorie di soggetti (ad esempio contributi a valere sulle imposte dirette in favore delle confessioni religiose firmatarie di accordi con lo Stato o di associazioni, destinatarie del 5 o dell’8 per mille dell’IRPEF). Nei casi in cui la norma che individua, in modo diretto o indiretto, i beneficiari delle somme (che possono svolgere anche una attività commerciale, in via esclusiva o meno) definisce l’erogazione come “aiuto” o come “agevolazione”, pertanto, si configurano contributi pubblici e non corrispettivi.
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