A decorrere dal 1° febbraio 2020, il Legislatore ha esteso l’obbligo assicurativo Inail ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).
L’articolo 1,co. 1, lett. c) delDL n. 101/2019 – recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali – convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2019, con l’inserimento del Capo Vbis nel D. Lgs. n. 81/2015, haintrodotto una disciplina specifica, intesa a porre livelli minimi di tutela per i rapporti di lavoro di soggetti che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, sempre che i medesimi rapporti non rientrino nella nozione di lavoro dipendente.
In particolare, con l’inserimento dell’art. 47-septies, la tutela assicurativa Inail è estesa, dal 1° febbraio 2020, ai lavoratori autonomi che svolgono la predetta attività di consegna anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, posto che essa era già operante per i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati che prestano la medesima attività.
L’Inail ha fornito le prime istruzioni in materia con nota n. 866/2020, rinviando ad una successiva circolare in corso di adozione la trattazione più approfondita del nuovo regime assicurativo. Nel dettaglio, il committente e, cioè, l’impresa di delivery (consegna) che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124. Il soggetto, ove non già titolare di codice ditta e di specifica posizione assicurativa territoriale Inail, deve trasmettere all’Istituto, mediante modalità telematiche, contestualmente alla data d’inizio delle attività (1° febbraio 2020) o prima di tale data, la denuncia di iscrizione, fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali l’attività di consegna dei beni per conto altrui.
Qualora, invece, l’impresa di delivery sia già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale, la stessa è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui avvalendosi di lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.
A norma del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, l’attività esercitata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è classificata alla voce 0721 delle Nuove Tariffe dei premi Inail, che esplicitamente prevedono, in detta voce, il Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante, nel cui ambito rientra anche la consegna senza mezzi di trasporto.
Ai fini del calcolo dell’importo del premio, il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.
La retribuzione giornaliera convenzionale, pari per l’anno 2019 a Euro 48,74, è annualmente rivalutata in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat.
Il premio, in fase di avvio dell’assicurazione, è calcolato sulle retribuzioni presunte indicate dalla medesima impresa di delivery che utilizza la piattaforma nella denuncia di esercizio o di variazione, salvo successivo conguaglio (regolazione) da effettuare con l’autoliquidazione successiva.
Con l’autoliquidazione 2021, sarà calcolata la regolazione del premio assicurativo dovuto per il 2020 in base alla retribuzione giornaliera convenzionale aggiornata per tale anno e al numero complessivo delle giornate di attività effettivamente prestate dai lavoratori nel 2020. Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere. Le retribuzioni presunte stimate complessivamente per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività e il 31 dicembre dovranno essere suddivise in percentuale in relazione alla incidenza della consegna dei beni rispetto ai mezzi di trasporto utilizzati.
Successivamente alla presentazione della denuncia di iscrizione o di variazione, l’azienda riceverà, via PEC, a seconda della diversa fattispecie di denuncia, il certificato di assicurazione e conteggio dei premio, oppure il certificato di variazione e conteggio del premio, con l’indicazione dell’importo del premio anticipato da versare per il 2020 tramite F24 entro la scadenza indicata nel certificato stesso.
Per gli anni successivi al primo, il committente liquiderà direttamente i premi relativi alla regolazione dell’anno precedente e alla rata anticipata per l’anno in corso, sulla base del numero complessivo delle giornate effettivamente lavorate da tutti i riders.
L’impresa di delivery che utilizza la piattaforma anche digitale ha l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nei termini e nelle modalità previste dagli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. Ne dettaglio, il lavoratore autonomo deve fornire alla rispettiva impresa il numero identificativo del certificato medico di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

