CCNL AUTOSTRADE: sciolta la riserva




 



 


Sciola la riserva sul l’accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente da Società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori


Le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, SLA-CISAL e UGL Viabilità e Logistica hanno sciolto positivamente la riserva sull’accordo di rinnovo firmato lo scorso dicembre, che diventa quindi pienamente applicabile


L’accordo, che decorre dall’1/7/2019 al 30/6/2022, prevede i seguenti aumenti retributivi e relativi nuovi minimi













































Liv

Incrementi dall’1/1/2020

Incrementi dall’1/8/2020

Incrementi dall’1/1/2021

Incrementi dall’1/1/2022

A 55,57 47,64 55,57 55,57
A1 49,66 42,57 49,66 49,66
B 43,75 37,50 43,75 43,75
B1 39,97 34,26 39,97 39,97
C 35,00 30,00 35,00 35,00
C1 31,93 27,36 31,93 31,93
D 23,65 20,27 23.65 23,65


 













































 

Minimi dall’1/1/2020

Minimi dall’1/8/2020

Minimi dall’1/1/2021

Minimi dall’1/1/2022

A 2.541,65 2.589,29 2.644,86 2.700,43
A1 2.271,27 2.313,84 2.363,50 2.413,16
B 2.000,85 2.038,35 2.082,10 2.125,85
B1 1.827,85 1.862,11 1.902,08 1.942,05
C 1.600,70 1.630,70 1.665,70 1.700,70
C1 1.460,11 1.487,47 1.519,40 1.551,33
D 1.081,54 1.101,81 1.125,46 1.149,11


Una tantum


Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di stipulazione del presente accordo verrà corrisposto a integrale copertura dell’anno 2019 un importo forfettario lordo pro-capite nelle misure e modalità di seguito riportate:
























Liv.

Importo

A € 793,92
A1 € 709,46
B € 625,00
B1 € 570,95
C € 500,00
C1 €456,08
D € 337,84


Tali importi, che saranno corrisposti unitamente alla retribuzione del mese di gennaio 2020, verranno proporzionalmente determinati in funzione dei mesi di effettivo servizio prestati nell’anno 2019. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.
Per il personale a tempo parziale tali importi verranno erogati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata al mese in caso di prestazione su base annua, risulti superiore ad 80 ore.
Gli importi forfettari di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nell’anno 2019, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e/o di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra.


Importo differenziato della retribuzione (I.D.R. 2021)


Con la retribuzione del mese di dicembre 2021 viene istituito un importo differenziato della retribuzione (I.D.R. 2021) del valore di cui alla tabella allegata.
Detto importo viene erogato esclusivamente per 14 mensilità e non ha riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge, ivi compreso il T.F.R..

































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Incremento


A 23,82
A1 21,28
B 18,75
B1 17,13
C 15,00
C1 13,68
D 10,14


Previdenza complementare


A decorrere dal mese di giugno 2021, la quota a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,5%.
A decorrere dal mese di giugno 2022, la quota a carico del datore di lavoro è aumentata di un ulteriore 0,5%.





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