Bonus investimenti Mezzogiorno: adempimenti in caso di rettifca del piano di investimento



Con il Bonus Mezzogiorno sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 e destinati a strutture produttive ubicate appunto nelle aree del Mezzogiorno. A tal fine è possibile rettificare il piano di investimento originario presentando un comunicazione CIM rettificativa, indicando quali investimenti sono traslati al periodo d’imposta successivo. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti sul credito d’imposta maturato e sulle modalità di fruizione dello stesso (Risposta di consulenza giuridica n. 1 del 2020)

La disciplina in materia di “Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno” prevede il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
A tal fine è presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, apposita comunicazione (modello CIM), nella quale bisogna indicare la cadenza temporale dell’investimento programmato, specificando, per gli anni in cui l’agevolazione risulta vigente, anche le somme investite e il relativo credito di imposta.
Sulla base di un preventivo controllo formale, in caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate rilascia l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta richiesto, a partire dal quinto giorno successivo alla medesima comunicazione di fruibilità.
Il credito d’imposta è fruibile, con riferimento a ciascun anno d’imposta, secondo il piano d’investimento comunicato, esclusivamente per l’importo maturato, vale a dire nella misura corrispondente agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.
Nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto dalla stessa impresa risulti superiore a euro 150.000,00, l’Agenzia delle Entrate effettua, oltre al controllo formale, le verifiche previste dal codice antimafia.
Qualora non sia possibile rispettare la cadenza temporale degli investimenti indicata nella comunicazione CIM trasmessa all’Agenzia delle Entrate, è riconosciuta la possibilità di modificare il piano di investimento originario, presentando una nuova comunicazione CIM di “rettifica”, in cui deve essere indicato che gli investimenti originariamente dichiarati sono stati traslati ad altra annualità, in misura parziale o integrale.
La comunicazione di rettifica, ovviamente, produce effetti in merito alla fruizione del credito d’imposta originariamente autorizzato.
In particolare, nell’ipotesi di integrale traslazione degli investimenti originariamente programmati non è possibile utilizzare tale credito in compensazione esponendo nel modello F24, quali anni di riferimento, gli anni originariamente programmati, ma dovrà indicare l’anno in cui gli stessi dovranno essere realizzati e attendere, a seguito della presentazione dell’istanza di rettifica, di ricevere la relativa ricevuta da parte dell’Agenzia.
Nell’ipotesi di investimenti traslati solo in parte al periodo d’imposta successivo, invece, la presentazione dell’istanza di rettifica, finalizzata a comunicare che parte degli investimenti programmati sono traslati agli anni successivi (seppur entro il 2020), non determina alcun effetto sulla quota di credito maturata che è rappresentata esclusivamente da quella corrispondente agli investimenti già posti in essere.
Nei limiti degli investimenti realizzati, infatti, restano valide le compensazioni effettuate utilizzando i crediti maturati nei periodi d’imposta precedenti alla rettifica. Soltanto la quota di credito oggetto di rettifica in conseguenza della riprogrammazione degli investimenti, diventa utilizzabile in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della nuova ricevuta attestante la fruibilità del credito.
In entrambe le ipotesi, traslazione integrale o parziale degli investimenti originariamente programmati, la presentazione di una comunicazione rettificativa comporta la rideterminazione degli anni in cui il credito d’imposta è da considerarsi fruibile, ma non incide sul diritto alla fruizione dello stesso, che resta subordinato all’effettivo realizzo degli investimenti. Dunque, in relazione agli utilizzi precedenti la rettifica non dovrebbero realizzarsi motivi di irrogazione sanzioni per indebite compensazioni, a meno che non fossero già illegittime perché effettuate prima della realizzazione dei corrispondenti investimenti.
Nell’ipotesi di richieste soggette a verifiche antimafia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
– in caso di comunicazione rettificativa o di nuova istanza relativa ad un ulteriore investimento, qualora sia già presente l’informazione antimafia liberatoria sulla prima istanza non è necessaria una nuova consultazione se il nulla osta risulta in corso di validità (un anno dall’acquisizione), e il quadro C delle due istanze è identico;
– in caso di prima istanza per cui è stata comunicata l’autorizzazione sotto condizione risolutiva, e quindi si è in attesa dell’esito dell’istruttoria della Prefettura competente, non è necessaria una nuova consultazione per l’istanza rettificativa o nuova, a condizione che il quadro C delle due istanze sia identico.


Per quanto concerne la compilazione del modello F24, invece, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi in cui, in mancanza delle presentazione della rettifica del modello CIM originaria, sia stato utilizzato – sempre successivamente al momento di effettuazione dell’investimento – il credito d’imposta indicando come anno di investimento quello originario (a titolo di mero esempio, il caso in cui l’investimento da CIM originario era previsto nell’anno2017, ma è stato effettuato nel 2018; successivamente a tale momento, ma prima di aver rettificato il CIM, viene utilizzo il credito maturato, compilando il modello F24con l’indicazione dell’anno 2017), non si applichino sanzioni alla rettifica operata dal contribuente al modello F24, successiva alla presentazione del nuovo Modello CIM, per renderlo coerente con tale ultimo e, in sostanza, con il corretto periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento.
In ogni caso i modelli F24 dovranno essere compilati in coerenza con i dati relativi alla effettiva dinamica degli investimenti comunicati con l’istanza di rettifica.
Ne consegue che la rettifica dell’anno di riferimento indicato nel modello F24 in corrispondenza del credito compensato può essere richiesta nel caso in cui, per errore materiale di compilazione dello stesso modello F24, tale parametro non corrisponda all’anno in cui è stato effettivamente realizzato l’investimento agevolato.






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