Sciolta la riserva sull’accordo di rinnovo siglato il 4/12/2019, tra la TIM S.p.A., con l’assistenza di Unindustria Roma e la SLC-CGIL, la FISTel-CISL, la UILCom-UIL, la UGL Telecomunicazioni. Seguono alcuni aspetti normativi del rinnovo. Orario di lavoro La durata normale dell’orario settimanale di lavoro è pari a 38 ore e 10 minuti. Pause dal lavoro Per i lavoratori il cui orario di lavoro giornaliero continuato eccede la durata di sei ore, le pause dal lavoro sono disciplinate come di seguito indicato: Flessibilità tempestiva Per specifiche oggettive esigenze finalizzate a garantire la continuità e la funzionalità del servizio da soddisfare in modo tempestivo e non espletabili con le ordinarie articolazioni giornaliere dell’orario di lavoro, l’azienda può stabilire, per predefiniti periodi temporali, diverse modalità di collocazione della prestazione. Reperibilità Per ogni ora di reperibilità spetta al dipendente inquadrato fino al livello 7 un’indennità pari al 25% della quota oraria della retribuzione mensile (Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno). Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno Al personale inserito in archi di turnazione e in turno ordinario nei giorni festivi, è riconosciuta, per ciascuna ora di lavoro festivo, la maggiorazione per Lavoro Festivo diurno pari al 50% della quota oraria della retribuzione mensile ovvero la maggiorazione per Lavoro Festivo notturno pari al 60% della quota oraria della retribuzione mensile. Buono pasto Ai dipendenti con orario normale di lavoro superiore a cinque ore per ogni giornata di effettivo servizio all’interno della Provincia che abbia dato luogo a una prestazione ordinaria di almeno 4 ore a cavallo dell’intervallo in vigore in ciascuna unità produttiva o della pausa dall’attività al videoterminale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, è riconosciuto un buono – erogato in forma elettronica – avente come fine esclusivo la consumazione del pasto. Trasferimenti In caso di trasferimento per ragioni di servizio sono dovuti al lavoratore, indipendentemente dal livello inquadramentale e categoria professionale di appartenenza, i seguenti trattamenti:
Nei confronti del personale effettivamente operante in archi di turnazione per la copertura di un arco orario giornaliero almeno pari a 15 ore, la durata normale dell’orario di lavoro settimanale è di 37 ore e 40 minuti.
Per il personale addetto ai servizi di informazione la durata normale dell’orario di lavoro settimanale è di 36 ore e 10 minuti.
Per il personale addetto alla trasmissione radiomarittima la durata normale dell’orario di lavoro settimanale è di 36 ore in caso di turnazioni 0 – 24.
E’ considerato normalista il personale non operante in archi di turnazione, con un orario settimanale di 38 ore e 10 minuti, articolato sui 5 giorni lavorativi fissi dal lunedì al venerdì.
Al predetto personale è riconosciuta una flessibilità in ingresso.
Qualora l’attività lavorativa degli operatori che attestino la presenza in servizio in postazione si protragga oltre il normale orario di lavoro giornaliero – per far fronte alle esigenze di servizio nei confronti della clientela – fino a un massimo di 35 minuti mensili non sarà corrisposta alcuna spettanza aggiuntiva. I minuti di lavoro prestati oltre tale limite – quindi dal 36° minuto mensile – dovranno confluire obbligatoriamente nell’apposita “Banca Ore Timbratura in Postazione”.
La corresponsione delle maggiorazioni avverrà nel mese successivo a quello di maturazione; le ore accantonate nella predetta “Banca Ore Timbratura in Postazione” sono fruibili per periodi temporali non inferiori a 30 minuti continuativi.
a) per il personale non addetto ad attività di videoterminale che, durante la pausa dal lavoro, è tenuto a restare a disposizione nei pressi del luogo ove svolge la sua prestazione di lavoro al fine di poter intervenire in caso di necessità e/o urgenza, la predetta pausa – di durata pari a 10 minuti – si intende retribuita. In caso di intervento il dipendente completerà la fruizione della suddetta pausa al termine dell’intervento stesso;
b) per il personale addetto ad attività di videoterminale, la pausa centrale retribuita di cui al predetto Decreto – di durata pari a 15 minuti – si intende a tutti gli effetti sospensiva dell’attività lavorativa assolvendo, pertanto, la funzione della pausa di durata pari a 10 minuti.
Di volta in volta, non oltre 48 ore prima dell’inizio delle relative attività, l’azienda fornirà specifica comunicazione alle RSU territorialmente competenti in merito alle predette esigenze tecnico-produttive, alla tipologia delle attività espletande, alla tempistica prevista.
Per le ore di prestazione effettuate in regime di flessibilità tempestiva – anche in modalità agile – e non coincidenti con la collocazione ordinaria dell’orario di lavoro, sarà corrisposta una maggiorazione del 25%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione. La predetta maggiorazione non è cumulabile con eventuali maggiorazioni spettanti a altro titolo.
L’istituto della flessibilità tempestiva sarà applicato per interventi di almeno 4 ore;
Al fine di garantire il riposo continuativo di undici ore fra un turno e l’altro, il turno ordinario antecedente è ridotto rispetto alla durata normale per un massimo di tre ore e/o anticipato valutando eventuali necessità del dipendente e, comunque, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative del servizio rispetto alla sua collocazione.
La prestazione lavorativa non effettuata a causa di tale meccanismo è recuperata, con una maggiorazione del 30%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione.
Al personale inserito in archi di turnazione e in turno ordinario di domenica con diversa collocazione del riposo settimanale è riconosciuta, per ciascuna ora di lavoro svolto, la maggiorazione per Lavoro Festivo con riposo compensativo pari al 25% della quota oraria della retribuzione mensile, ovvero la maggiorazione per Lavoro Notturno Festivo con riposo compensativo pari al 60% della quota oraria della retribuzione mensile. Tali maggiorazioni assorbono le corrispondenti maggiorazioni previste all’art. 30, comma 11, CCNL TLC 1/2/2013.
Al personale inserito in archi di turnazione e in turno ordinario in ore notturne è riconosciuta, per ciascuna ora di lavoro svolto, la maggiorazione per Lavoro Notturno pari al 45% della quota oraria della retribuzione mensile. Tale maggiorazione assorbe la corrispondente maggiorazione prevista all’art. 30, comma 11, CCNL TLC 1/2/2013.
Di seguito la tabella riepilogativa delle suddette maggiorazioni.
Lavoro festivo diurno
50%
Lavoro festivo con riposo compensativo
25%
Lavoro notturno
45%
Lavoro notturno e festivo
60%
Lavoro notturno festivo con riposo compensativo
60%
Il valore unitario del buono pasto è di sette euro.
Resta fermo che le condizioni per il riconoscimento del buono pasto non ricorrono nei seguenti casi:
a) personale con contratto di lavoro part-time che svolge la propria attività secondo la modalità “orizzontale” al 50%;
b) personale che svolge la propria attività part-time secondo la modalità “mista”, per le giornate a prestazione ridotta (inferiore a cinque ore).
Ai dipendenti non in turno trattenuti al lavoro oltre le ore 21,00 nell’ambito della propria Sede di lavoro è riconosciuto, indipendentemente dalla categoria professionale e livello inquadramentale di appartenenza, il rimborso del pasto a piè di lista nel limite massimo di 15,00 euro (comprensivo di IVA) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.
Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare o straordinario svolte nei giorni festivi o nelle seconde giornate di libertà, ovvero non in continuità con il normale orario di lavoro, tale trattamento spetta solo a condizione che la prestazione di lavoro non inferiore a tre ore sia iniziata prima delle ore 21.00 e si protragga senza soluzione di continuità oltre detto limite orario.
Il tempo impiegato per la consumazione del pasto è considerato a tutti gli effetti quale periodo di intervallo e, pertanto, è interrotta la corresponsione di qualunque compenso.
Per esigenze di servizio il lavoratore può essere comandato dalla Società a svolgere provvisoriamente attività lavorativa fuori dal proprio posto normale di lavoro, ferma restando la Sede, ovvero fuori dalla propria Sede di lavoro; in entrambe le ipotesi il lavoratore è tenuto a osservare l’orario del posto di lavoro presso il quale è comandato a prestare l’attività lavorativa.
A) All’interno della Sede di Lavoro
E’ riconosciuto il Buono Pasto a tutti i lavoratori, laddove ne ricorrano le condizioni per l’attribuzione.
B) All’esterno della Sede di Lavoro, all’interno della Provincia
Ai lavoratori, qualora inviati per esigenze di servizio al di fuori della propria Sede di Lavoro all’interno della Provincia, sono riconosciuti, per la refezione, i seguenti trattamenti:
– il Buono Pasto, laddove ne ricorrano le condizioni per l’attribuzione;
– in alternativa al Buono Pasto, a fronte della presentazione di idonea documentazione fiscale, è consentito per il personale inquadrato fino al livello 5 (ivi compreso il livello retributivo 5S) il rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di 15 euro, a fronte di un intervallo meridiano di almeno 60 minuti;
– in alternativa al Buono Pasto, a fronte della presentazione di idonea documentazione fiscale, è consentito per il personale inquadrato ai livelli 6, 7 e per il personale Quadro il rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di 20 euro.
C) All’esterno della Sede di Lavoro e della Provincia
Ai lavoratori, qualora inviati per esigenze di servizio al di fuori della propria Sede di Lavoro e all’esterno della Provincia, è riconosciuto, in assenza di titoli di viaggio prepagati dall’azienda e dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, il rimborso delle spese di viaggio, nonché, laddove ne ricorrano/le condizioni, di quelle sostenute in relazione all’esigenza di consumare uno o più pasti e di pernottare fuori della propria dimora abituale, secondo i criteri e le modalità di seguito indicate; in particolare, sono riconosciuti:
a) il Buono Pasto, laddove ne ricorrano le condizioni per l’attribuzione; in alternativa al Buono Pasto, a fronte della presentazione di idonea documentazione fiscale, è consentito il rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di 25 euro (45 euro per i livelli superiori al 5S) a condizione che la presenza nella località di trasferta si protragga oltre le ore 14.00.
b) il rimborso del secondo pasto a piè di lista nel limite massimo di 25 euro (45 euro per i livelli superiori al 5S) qualora la presenza nella località di trasferta si protragga oltre le ore 20.00, con possibilità di cumulo giornaliero con il primo pasto a piè di lista nel limite massimo di 50 euro per i livelli fino al 5S e di 75 euro per i livelli 6, 7 e i Quadri.
Il riconoscimento in parola è alternativo al Buono Pasto qualora la permanenza dei lavoratori nella località di trasferta, nel periodo sopra indicato, sia esclusivamente correlata allo svolgimento del normale turno di lavoro assegnato;
c) il pernottamento, utilizzando gli alberghi con i quali l’azienda abbia stipulato apposita convenzione, il cui pagamento avviene di norma attraverso voucher prepagati dalla azienda stessa. In caso di impossibilità di fruire di alberghi convenzionati è ammesso il rimborso della spesa sostenuta nel limite massimo di 200 euro per pernottamento;
d) le spese di viaggio su mezzi pubblici (treni, aerei, navi), di norma prepagate dall’azienda, per raggiungere la località di trasferta e da questa fare ritorno, nonché, all’interno della sede di trasferta, le spese per i mezzi consentiti dai Regolamenti aziendali in materia;
e) per i dipendenti inquadrati fino al livello 5 (ivi compreso il personale con livello retributivo 5S) è riconosciuta una indennità forfetario giornaliera pari a 15 euro per ogni giornata di trasferta in cui la presenza lavorativa presso la sede di trasferta abbia coinciso con il normale orario giornaliero di lavoro e nella quale inoltre il dipendente abbia viaggiato, al di fuori di detto orario, utilizzando un mezzo pubblico di trasporto per raggiungere la località di trasferta ovvero per rientrare da questa.
Ai medesimi lavoratori è inoltre riconosciuto una indennità forfetario giornaliera pari a 10 euro per ogni giornata di trasferta che comporti il pernottamento nella località della trasferta;
f) per ogni giornata di trasferta che comporti il pernottamento nella località della trasferta è riconosciuto ai dipendenti appartenenti ai livelli 6 e 7 un rimborso per spese non documentabili pari a 23,00 euro e ai Quadri un rimborso per spese non documentabili pari a 30,00 euro; i predetti rimborsi sono riconosciuti anche qualora il dipendente trascorra la notte in viaggio, pernottando sul mezzo di trasporto (vagone letto, cabina e sistemazioni equivalenti);
g) in caso di trasferta pari o superiore a 3 giorni è ammesso, su richiesta dei lavoratore, un rimborso spese forfetario giornaliero di 38,50 euro per il personale inquadrato fino al livello 7 (50 euro per il personale Quadro), alternativo a qualsiasi altra indennità forfetario, ai rimborsi a piè di lista, alle spese di pernottamento; tale rimborso forfetario assorbe pertanto qualunque spesa eventualmente sostenuta ad eccezione delle spese di viaggio per recarsi presso la località di trasferta e per rientrare presso la Sede di lavoro al termine della trasferta medesima.
D) Fuori dal territorio nazionale
Ai lavoratori comandati dall’azienda a prestare temporaneamente e episodicamente attività lavorativa al di fuori del territorio nazionale spetta il rimborso a piè di lista delle spese documentate per pernottamento e per pasti, quest’ultimi nei limiti di 80 euro per ciascun pasto con possibilità di cumulare sino a 120 euro nella giornata, nel caso in cui la trasferta comporti il diritto a due pasti ( presenza nella località di trasferta oltre le 14.00 e oltre le 20.00).
Per il pernottamento è previsto l’utilizzo di alberghi con i quali l’azienda abbia stipulato apposita convenzione. In caso di impossibilità a fruire di alberghi convenzionati, l’azienda ammetterà il rimborso della spesa sostenuta, di norma, nel limite massimo di 250 euro a pernottamento.
Ai lavoratori sarà riconosciuta una diaria forfetaria giornaliera pari a 23,10 euro per il personale inquadrato fino al livello 5 (compreso il livello retributivo 5S) e a 45,50 euro per il personale di livello inquadramentale 6 e 7 e a 59,00 euro per i Quadri.
In caso di trasferta di lunga durata pari o superiore a 30 giorni è ammesso, previo accordo con l’azienda, un rimborso spese forfetario giornaliero pari a 56,80 euro per i dipendenti inquadrati fino al livello 7 (74,00 euro per il personale Quadro). Tale trattamento è alternativo a qualsiasi altra indennità forfetario, ai rimborsi a piè di lista, alle spese di pernottamento e al rimborso spese non documentabili; tale rimborso forfetario assorbe pertanto qualunque spesa eventualmente sostenuta ad eccezione delle spese di viaggio per recarsi presso la località di trasferta e rientrare presso la Sede di lavoro al termine della trasferta medesima.
– una indennità forfetario di trasferta pari a 38,50 euro giornalieri per dieci giorni; tale indennità sarà assorbita da eventuali trattamenti di miglior favore;
– il rimborso dell’eventuale indennizzo dovuto al locatore in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato, fino a concorrenza di un massimo di tre mesi di canone;
– il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé stesso, per i congiunti conviventi carico che con il lavoratore si trasferiscono e per gli effetti familiari (ad esempio mobili, bagagli) previ accordi da prendersi con l’azienda;
– quattro giorni di permesso retribuito per trasloco, in aggiunta al viaggio.
Link all’articolo originale

News Fisco
rewrite this title DURF e perimetro dei versamenti registrati nel conto fiscale in Italian
Summarize this content to 500 words L’Agenzia delle entrate, nella risposta del 16 settembre 2026, n. 174, affronta la verifica
