DL Sostegni: chiarimenti per le Start up sul contributo a fondo perduto


L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019 (Agenzia Entrate – provvedimento 29 marzo 2021, n. 82454).

L’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare equivoci e interpretare correttamente le modalità di determinazione del valore del contributo a fondo perduto per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019 ha chiarito che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.


Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.


Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l’ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.




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