L’ufficio territorialmente competente a esaminare l’istanza di rimborso di imposte dirette presentata da una società UE priva di stabile organizzazione in Italia che detiene partecipazioni in società di diritto italiano aventi la forma giuridica di società di persone è quello del domicilio fiscale presente in Anagrafe tributaria (Agenzia Entrate – risposte 23 marzo 2021, nn. 202 e 203).
L’Agenzia delle Entrate ha individuato in un’apposita area del Centro operativo la competenza per la gestione dei rimborsi a soggetti non residenti in materia di ritenute e imposte sostitutive su dividendi, interessi, canoni, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e altre fonti di reddito al fine di non convogliare sul Centro operativo di Pescara tutte le richieste di rimborso avanzate da soggetti non residenti, derivanti da qualsiasi fonte di reddito.
Al riguardo va premesso che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, quelle non residenti, nel comune in cui producono il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui producono il reddito più elevato.
Invece, i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa. In mancanza di quest’ultima, hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
L’Agenzia delle Entrate rileva che il domicilio fiscale, individua l’ufficio territorialmente competente al controllo della dichiarazione e anche alla valutazione, ed eventuale erogazione, dei rimborsi.
Pertanto, l’ufficio territorialmente competente a esaminare l’istanza di rimborso di imposte dirette presentata da una società UE priva di stabile organizzazione in Italia è quello del domicilio fiscale presente in Anagrafe tributaria
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