L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla compensazione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi e dal SuperACE, e sull’obbligo di apposizione del visto di conformità. Secondo l’articolo 17 del D.LGS. n. 241/1997, i crediti e debiti relativi alle imposte e contributi possono essere compensati quando la somma può essere riscossa tramite Modello F24, a meno che non vi sia un divieto espresso. Inoltre, i crediti relativi agli interventi edilizi possono essere compensati sulla base delle rate residue non fruite, e il prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento si può pagare utilizzando in compensazione i crediti appropriati.
La compensazione è ammessa per i crediti da SuperACE e bonus per interventi edilizi, senza i limiti previsti da altre leggi. Tuttavia, l’utilizzo dei crediti per SuperACE non richiede l’apposizione del visto di conformità, a meno che l’importo superi i 5.000 euro annui e sia relativo a imposte sui redditi. In generale, l’obbligo riguarda tutti i crediti riconducibili alle imposte sui redditi, escludendo quelli di natura agevolativa.
In sintesi, è possibile compensare i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi e dal SuperACE utilizzando il Modello F24, senza limiti di importo e senza l’obbligo di apposizione del visto di conformità se l’importo è inferiore a 5.000 euro e non riguarda le imposte sui redditi.

