La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un articolo della legge della Regione Piemonte che imponeva il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale per poter accedere al beneficio dell’edilizia sociale. La Corte ha ribadito che tale requisito non ha alcuna correlazione con la situazione di bisogno o di disagio economico dei cittadini e quindi rappresenta un ostacolo al diritto all’abitazione. Questa disposizione è stata ritenuta irragionevole e contraria all’articolo 3 della Costituzione, che garantisce l’uguaglianza e la libertà dei cittadini.

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rewrite this title Provvedimento di interdizione post partum: l’ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela
Summarize this content to 750 words Forniti chiarimenti in materia da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, nota 10 agosto
