L’Agenzia delle entrate ha risposto ad un interpello riguardante la possibilità di emettere una nota di variazione IVA prima della definitività del piano di riparto, a seguito della rinuncia a un credito vantato nei confronti di un fallimento. L’articolo 26 del decreto IVA stabilisce che in caso di annullamento o riduzione di un’operazione per la quale è stata emessa una fattura, il cedente ha il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione. Questa disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento da parte del cessionario, in specifiche situazioni come procedure concorsuali o esecuzioni infruttuose.
Il legislatore ha limitato la possibilità di ridurre l’imposta solo in casi specifici e ha stabilito che l’imposta non debba essere recuperata in caso di procedure concorsuali. Inoltre, l’articolo 26 prevede la possibilità di variazione in caso di risoluzione contrattuale a causa di inadempimento.
È necessario applicare le disposizioni dell’articolo 26 in situazioni specifiche e, nel caso di una variazione da parte del cedente, il cessionario deve registrare la variazione e ha il diritto alla restituzione dell’importo pagato come rivalsa. In caso di accertamento giudiziale favorevole alla controparte, il cedente deve emettere una nota di debito.
L’Agenzia delle entrate ha stabilito che la rinuncia unilaterale ad un credito verso un fallimento non rientra nelle ipotesi previste dall’articolo 26 e che una nota di variazione può essere emessa solo alla fine infruttuosa della procedura concorsuale. Nella situazione descritta, la nota di variazione può essere emessa solo se non è stata modificata la situazione contrattuale e se non è stata invocata alcuna clausola risolutiva.
In sintesi, l’articolo 26 del decreto IVA regola la possibilità di emettere note di variazione in specifiche situazioni, come annullamenti o riduzioni di operazioni, mancati pagamenti in contesti specifici e risoluzioni contrattuali a causa di inadempimenti. È importante rispettare le disposizioni dell’articolo 26 e seguire le procedure stabilite per l’emissione della nota di variazione.