Le linee guida dell’INAIL sulle sanzioni civili per omissione e evasione contributive

La circolare dell’INAIL del 10 ottobre 2024 fornisce istruzioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio a partire dal 1° settembre 2024, derivante dalle modifiche apportate all’articolo 116 della Legge n. 388/2000 dall’articolo 30 del D.L. n. 19/2024. Le sanzioni civili per omissioni contributive comportano il pagamento del tasso ufficiale di riferimento se effettuate entro 120 giorni in un’unica soluzione prima di contestazioni. In caso contrario, la sanzione è maggiorata di 5,5 punti. Le sanzioni civili per evasioni contributive prevedono una sanzione del 30% con un tetto del 60% dell’importo non corrisposto entro la scadenza di legge. È previsto un regime più favorevole per chi regolarizza spontaneamente prima di contestazioni entro 12 mesi, con una sanzione ridotta al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Inoltre, è stata introdotta una nuova possibilità di regolarizzazione entro 12 mesi con un pagamento in un’unica soluzione entro 90 giorni, con una sanzione al tasso di riferimento maggiorato di 7,5 punti, limitata al 40% dell’importo non corrisposto. La circolare tratta anche delle sanzioni per situazioni debitorie rilevate d’ufficio o da verifiche ispettive e per mancati o ritardati pagamenti derivanti da incertezze oggettive.

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