L’Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto n. 3/2025, ha chiarito che le somme scambiate nel contratto di cointeressenza propria devono essere considerate come trasferimenti monetari e non come corrispettivi. Di conseguenza, queste somme non sono soggette all’applicazione dell’IVA. Il Fisco, quindi, sottolinea un aspetto molto importante per quello che concerne la natura dei contratti di cointeressenza propria, spesso utilizzati in ambito societario. Questi contratti, infatti, prevedono uno scambio di somme di denaro tra le parti, ma non si tratta di un pagamento per un servizio o un bene, bensì di un trasferimento di denaro. Perciò, secondo l’Agenzia delle Entrate, non si può applicare l’IVA su tali importi. La definizione di questo principio di diritto rappresenta un chiarimento significativo da parte del Fisco, che contribuisce a evitare eventuali equivoci o controversie riguardanti l’applicazione dell’IVA sui contratti di cointeressenza propria.

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rewrite this title Provvedimento di interdizione post partum: l’ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela
Summarize this content to 750 words Forniti chiarimenti in materia da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, nota 10 agosto
