L’Agenzia delle entrate ha analizzato il trattamento fiscale dell’IVA delle somme scambiate tra operatori in un contratto di cointeressenza propria. Il contratto di cointeressenza può essere improprio quando c’è un apporto di capitale o lavoro e solo la partecipazione agli utili è prevista, oppure proprio quando non c’è apporto e la partecipazione sia agli utili che alle perdite è prevista. Questo tipo di contratto si caratterizza per la collaborazione tra imprese per gestire le perdite probabilistiche, con la promessa di condividere gli utili in caso di successo. Si tratta di un accordo parassicurativo dove l’impiego di capitale è richiesto solo in caso di perdita.
La società cointeressata beneficia del coinvolgimento di una terza parte nel rischio d’impresa e riceve una quota degli utili come protezione contro le perdite. L’Agenzia ha sottolineato le differenze tra il contratto di cointeressenza e altri contratti come l’assicurazione e l’associazione in partecipazione, evidenziando che le somme scambiate in questo tipo di contratto devono essere considerate come semplici trasferimenti monetari e non come corrispettivi soggetti all’IVA, poiché non c’è una diretta correlazione tra le prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici. Pertanto, tali somme non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e sono considerate come operazioni “fuori campo” secondo la normativa vigente.

