Per il 31 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate richiede la Certificazione Unica (CU) per i redditi di lavoro autonomo legati all’esercizio di arte o professione abituale, conforme al D.Lgs. n.108/2024. Da quest’anno, il dovere di emettere la CU per soggetti forfettari e in regime di vantaggio è stato rimosso, tranne che per particolari indennità, come quelle di maternità, indicate con i codici 25 e 26. Ogni CU omessa, ritardata o errata ha una pena di 100 euro, che si riduce a 33,33 euro se inviata correttamente entro 60 giorni, e non applicata se corretta entro cinque giorni. In caso di invio in ritardo è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Dall’anno 2026, le CU devono essere inviate per il 30 aprile, incluse quelle relative alle provvigioni non occasionali. Di conseguenza, il modello Redditi PF precompilato sarà disponibile a partire dal 20 maggio.

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rewrite this title Provvedimento di interdizione post partum: l’ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela
Summarize this content to 750 words Forniti chiarimenti in materia da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, nota 10 agosto
