Formazione 4.0 e controlli del Fisco

Il “Formazione 4.0”, credito d’imposta, sta affrontando rigidi controlli da parte dell’Agenzia delle entrate per confermare l’effettiva realizzazione delle attività formative e la corretta applicazione del beneficio fiscale. La fase di verifica pone particolare attenzione alla documentazione richiesta, arrivando spesso a richiedere documenti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Decreto del 4 maggio 2018.

Il credito d’imposta, introdotto dalla legge n. 205 del 2017 e prorogato fino al 31 dicembre 2022, prevedeva inizialmente la necessità di una certificazione contabile e amministrativa da parte di un revisore legale per coloro che non erano soggetti a revisione legale. La normativa richiedeva anche il rispetto dei principi di indipendenza e etica professionale stabiliti dal Decreto Legislativo n. 39 del 2010 e dal codice etico dell’IFAC.

L’articolo 6 del decreto attuativo suggeriva di conservare una relazione descrittiva, registri dettagliati delle attività svolte e ulteriore documentazione contabile e amministrativa adeguata per dimostrare la realizazzione delle attività formative. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate sta attualmente richiedendo documenti ulteriori, come schede corsi, relazioni dei tutor, slide dei corsi, credenziali di accesso alle aule virtuali e, addirittura, la corrispondenza elettronica tra docenti, discenti e l’impresa.

Questo aumento di richieste documentali è giustificato dal principio che conferisce al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza dei presupposti per il credito d’imposta. Tuttavia, vi sono due aspetti cruciali che l’Agenzia delle entrate sembra trascurare: i controlli dovrebbero rimanere limitati alla documentazione espressamente prevista dall’articolo 6 del decreto ministeriale, salvo casi di contestazione delle spese effettivamente sostenute; e l’onere della prova dovrebbe ricadere sui funzionari dell’Agenzia delle entrate, che dovrebbero prima dimostrare in giudizio le violazioni contestate.

La conseguenza di quest’approccio è che l’onere di dimostrare i presupposti per il credito d’imposta viene illecitamente spostato sul contribuente, che potrebbe trovarsi in difficoltà nel fornire tutta la documentazione richiesta, a causa della mancata produzione o conservazione dei documenti stessi.

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