Istruzioni operative audiovisive per le imprese con molteplici sedi

La legge Italiana stabilisce che le aziende con almeno due sedi possono presentare una sola istanza di autorizzazione per l’installazione di impianti audiovisivi e di controllo, secondo una nota (n. 4757) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) datata 26 maggio 2025. Ciò è rilevante in particolare per le aziende con diverse unità produttive situate nel territorio di competenza di un unico ufficio territoriale dell’INL.

In risposta ad alcuni quesiti sull’ambito di tale competenza territoriale, l’INL ha precisato che per “ambito di competenza della medesima sede territoriale” si intende l’intero territorio su cui operativamente insiste l’ufficio dell’INL stesso. Pertanto, se un’azienda ha sedi in due diversi territori di competenza ma entrambi afferiscono allo stesso ufficio dell’INL, allora può presentare un’unica istanza per l’installazione nel caso in cui non vi sia un accordo con le rappresentanze sindacali o in loro assenza.

L’INL aveva precedentemente indicato con la circolare n. 2572/2023 che in presenza di medesime ragioni legittimanti riguardo allo stesso sistema, le imprese possono presentare una richiesta all’ispettorato territorialmente competente che, dopo aver verificato le condizioni legali e pratiche, rilascerà un provvedimento unico per tutte le unità produttive coinvolte.

Quindi, un’impresa con sedi in province differenti, purché queste afferiscano tuttavia allo stesso ufficio territoriale dell’Ispettorato, può presentare una singola richiesta di installazione per tutte le sue unità produttive. Il luogo di presentazione può essere indifferente tra le sedi dell’ufficio territoriale.

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