Implicazioni fiscali di interessi, premi assicurativi e crediti edilizi per i professionisti

L’Agenzia delle entrate analizza il regime fiscale di tre specifiche questioni legate al reddito di lavoro autonomo secondo l’articolo 54 del TUIR, in risposta a un interpello presentato da un’associazione di commercialisti. Le questioni trattate riguardano: gli interessi attivi da conto corrente, il premio di assicurazione professionale riaddebitato e il differenziale da cessione di bonus edilizi.

1. Interessi attivi da conto corrente: L’associazione ha un conto corrente e ha ricevuto interessi attivi netti, sui quali è stata applicata una ritenuta fiscale del 26%. L’agenzia conferma che tali interessi devono essere considerati come reddito di capitale e non come reddito di lavoro autonomo. Questa classificazione è in linea con il nuovo comma 3-bis dell’articolo 54 del TUIR, che afferma esplicitamente che i proventi finanziari, inclusi gli interessi su conti correnti, sono redditi di capitale. Pertanto, essi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

2. Premio di assicurazione professionale: L’associazione ha stipulato una polizza assicurativa per coprire i rischi professionali per sé e per altri professionisti. Il premio è calcolato in base ai ricavi dei singoli assicurati e l’associazione paga l’intero premio, addebitando poi la quota ai singoli nel modo "al puro costo". L’agenzia chiarisce che, in base al principio di onnicomprensività, sono rilevanti solo le somme percepite in relazione all’attività professionale. Le somme riaddebitate agli assicurati non sono considerate proventi in relazione all’attività professionale e quindi non devono essere incluse nel reddito di lavoro autonomo. L’associazione può solo dedurre la parte del premio rimasta a suo carico.

3. Differenziale da cessione di bonus edilizi: L’associazione ha acquisito un credito d’imposta per interventi edilizi a un prezzo inferiore al suo valore nominale. Questo credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione per le imposte e i contributi dello studio. L’agenzia sottolinea che il nuovo principio di onnicomprensività, introdotto col D.L. n. 192/2024, stabilisce che tutte le somme percepite in relazione all’attività professionale devono essere considerate a fini fiscali. Questo significa che, sia il valore nominale del credito d’imposta che il costo sostenuto per la sua acquisizione, influiscono sul reddito di lavoro autonomo.

In sintesi, per l’Agenzia delle entrate:

  • Gli interessi bancari sono considerati redditi di capitale e soggetti a ritenuta, non influenzando il reddito di lavoro autonomo.
  • Il premio di assicurazione può essere dedotto solo nella parte effettivamente sostenuta dall’associazione e non nelle somme riaddebitiate.
  • Il differenziale da bonus edilizi dovrebbe essere considerato in base al principio di onnicomprensività, valutando sia il valore nominale del credito d’imposta sia il costo sostenuto.

L’Agenzia puntualizza anche che le associazioni professionali sono assimilate alle società semplici e che il loro reddito imponibile deve essere calcolato come la somma delle diverse categorie di reddito ai sensi del TUIR.

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