Legge di Bilancio 2025: chiarimenti dell’Agenzia sui bonus edilizi

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato istruzioni operative riguardanti le novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2025 relative alle detrazioni per interventi di recupero edilizio, efficienza energetica (Ecobonus), miglioramento sismico (Sismabonus) e Superbonus. Questo aggiornamento particolareggia vari aspetti, inclusi i cambiamenti sulle detrazioni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, e la ripartizione delle detrazioni in dieci quote annuali.

Nel quadro delle modifiche, il comma 54 della legge modifica l’articolo 16-bis del TUIR, estendendo l’applicazione dell’aliquota di detrazione ridotta al 30% per spese agevolate agli anni 2025, 2026 e 2027. Questa riduzione era inizialmente prevista solo per il periodo 2028-2033. Tuttavia, per la sostituzione di gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di ultima generazione, la detrazione rimane al 50%.

La proroga dell’Ecobonus fino al 31 dicembre 2027 riguarda le spese documentate. Le nuove aliquote stabiliscono il 36% per il 2025 e il 30% per il 2026 e 2027, mantenendo il 50% per i proprietari dell’unità immobiliare adibita a abitazione principale nel 2025. Gli interventi che fino al 2024 beneficiavano di detrazioni più alte ora ricadono sotto queste aliquote ridotte.

Il comma 55 interessa anche le detrazioni per il Sismabonus, che per le spese sostenute nel 2025, 2026 e 2027, sono fissate a come segue: 36% per il 2025 e 30% per gli anni successivi. Anche per il Sismabonus, gli effetti positivi si applicano a spese effettuate da proprietari di abitazioni principali.

Il bonus mobili per spese sostenute nel 2025 è prorogato a un limite di 5.000 euro, che rimane invariato rispetto al 2024. Tuttavia, è importante notare che rinforzi sull’Ecobonus e sul recupero edilizio non si applicano ai nuovi impianti di climatizzazione alimentati a combustibili fossili. Questo è in linea con la Direttiva UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Il Superbonus, modificato dal comma 56, richiede che determinate pratiche (CILA o titolo abilitativo) siano presentate entro il 15 ottobre 2024 per poter accedere alla detrazione del 65% per spese sostenute nel 2025. Inoltre, gli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 prevedono aliquote maggiorate per i titolari di diritti reali sulla propria abitazione principale, ma non per familiari o detentori.

Infine, il comma 56 stabilisce che, per le spese dal 2024 in poi, il Superbonus sia sempre ripartito in dieci quote annuali. Un’opzione per ripartire le detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è disponibile fino al 31 ottobre 2025, rendendo i modi di fruizione delle detrazioni più flessibili e agevolando la gestione fiscale per i contribuenti.

Queste disposizioni mirano a incentivare un maggior numero di investimenti nella riqualificazione e nel miglioramento energetico degli edifici, rendendo l’accesso ai bonus più fluido e chiaro per i cittadini e le imprese coinvolte.

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