L’esperto nella composizione negoziata, introdotto dal Codice della crisi d’impresa (CCII), svolge una funzione di facilitatore, ma non ha funzioni pubbliche o potere autoritativo. Per queste ragioni, non può essere considerato un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e quindi, non può essere soggetto a reati tipici di queste figure professionali, come la corruzione o il falso ideologico. La responsabilità penale dell’esperto si può verificare solo in caso di partecipazione consapevole a reati commessi dall’imprenditore, come la bancarotta, e solo se si può dimostrare un collegamento causale tra le azioni dell’esperto e il reato commesso, oltre a un dolo specifico. Poiché l’esperto non ha poteri di controllo, non può essere penalmente responsabile per omissioni. Questo sistema fornisce un perimetro di tutela, volto a salvaguardare l’efficacia del ruolo dell’esperto, evitando eccessive punizioni.
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