Famiglie con genitori femminili: l’utilizzo del congedo di paternità obbligatorio

L’INPS ha fornito orientamenti applicabili alla luce della Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale riguardanti il congedo di paternità obbligatorio per le lavoratrici come genitori intenzionali in coppie omogenitoriali femminili. La sentenza ha un impatto diretto sul sistema giuridico nazionale, e consente ai genitori intenzionali in tali coppie di fruire del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo). Questa possibilità si basa sull’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità).

Le volontà amministrative presenti nel paragrafo 2 della circolare INPS n. 122/2022 si applicano anche al congedo di paternità obbligatorio delle madri intenzionali lavoratrici dipendenti. Analogamente, come stabilito nell’articolo 27-bis, per le madri intenzionali, la comunicazione della fruizione del congedo deve essere data al datore di lavoro, che anticiperà l’indennità per conto dell’INPS.

Solo le lavoratrici dipendenti che non ricevono l’anticipazione dell’indennità dal datore di lavoro dovranno presentare una domanda telematica di congedo direttamente all’INPS. Le lavoratrici dipendenti della pubblica amministrazione devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, poiché l’INPS non ha competenza per tali lavoratrici.

L’INPS sottolinea che l’accesso al congedo e all’anticipazione dell’indennità è ristretto al padre lavoratore registrato come tale nei registri dello stato civile o in base a un provvedimento di adozione o affidamento. Per la madre intenzionale lavoratrice, la sentenza precisa che deve risultare genitore nei registri di stato civile o in seguito ad un provvedimento giudiziale di adozione o affidamento.

Nelle coppie omogenitoriali femminili, la madre intenzionale è la donna che non ha partorito, mentre i diritti per la protezione della maternità sono riconosciuti alla madre biologica. Durante il congedo di paternità obbligatorio, viene riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione e la relativa contribuzione figurativa, come indicato nel paragrafo 2.4 della circolare INPS n. 122/2022.

Gli effetti della sentenza entrano in vigore dal 24 luglio 2025, quindi solo da questa data le madri intenzionali, lavoratrici dipendenti, possono astenersi dal lavoro per congedo di paternità obbligatorio, previa presentazione di documentazione appropriata.

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