DTA: l’acquisto da terzi è ok, ma i crediti a rimborso senza compensazione né ri-cessione

In una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate, n. 253 del 26 settembre 2025, vengono specificate le norme sulla circolazione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle Differite Tasse Attive (DTA) come previsto dall’articolo 44-bis del Decreto Legge n. 34/2019. Questi crediti sono generati dalla vendita a pagamento di crediti a debitori inadempienti. La risposta dell’Agenzia chiarisce che l’acquisto di tali crediti di imposta è consentito anche da soggetti non intermediari finanziari.

Teoricamente, questi crediti possono essere utilizzati in compensazione, possono essere trasferiti all’interno del gruppo secondo l’art. 43-ter, possono essere ceduti secondo l’art. 43-bis o possono essere rimborsati. Tuttavia, se i crediti sono “richiesti al rimborso” e trasferiti secondo l’articolo 43-bis, scatta una proibizione di ulteriori trasferimenti e diventa impossibile usare i crediti per compensatione. In questo caso, l’acquirente può solo aspettare e ricevere il rimborso. Gli altri aspetti sono considerati inclusi in questa normativa.

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