Formazione sulla Sicurezza: i percorsi per i docenti

L’Università degli studi di Udine ha presentato un’interrogazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardo la possibilità che il personale docente non esposto a rischio medio o alto possa partecipare a corsi di formazione specifici per un livello di rischio basso. Questa domanda si riferisce specificamente alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro per il personale docente a tutti i livelli, così come indicato dall’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni attualmente in vigore.

Il quesito è stato presentato alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro dall’Università. La Commissione, dopo aver preso in considerazione i riferimenti citati nella domanda (articolo 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008; tabella codici ATECO 2007; accordo Stato-Regioni – Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025; allegato A dell’accordo 25 luglio 2012 – Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; interpello n. 11/2013), è dell’opinione che il personale docente, che secondo la valutazione dei rischi aziendali eseguita dal datore di lavoro, non è sottoposto a rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifici sulla salute e sicurezza sul lavoro progettati per il livello di rischio basso.

Insomma, se la valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro mostra che la mansione svolta dal docente non comporta un rischio al di sopra del basso, si può, quindi, fare riferimento a percorsi formativi specificamente progettati per un rischio di tale entità.

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