Premi, Forfetario e IRAP: Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per i Lavoratori Sportivi

Il D.Lgs. n. 36/2021 ha riformato le norme relative agli enti sportivi, introducendo nuove disposizioni per il lavoro sportivo sia professionistico che dilettantistico. L’Agenzia delle entrate ha ricevuto richieste di chiarimenti su vari aspetti della normativa, tra cui la ritenuta sui compensi da lavoro autonomo, la soglia di non imponibilità, l’accesso al regime forfetario, la disciplina dei premi e il trattamento ai fini IRAP.

Compensi da lavoro autonomo: È stato chiesto se la ritenuta del 20%, prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973, si applica solo sui compensi che superano i 15.000 euro per i lavoratori sportivi dilettantistici con contratto autonomo. L’Agenzia ha confermato che questa ritenuta si applica solo alla parte eccedente tale soglia. Affinché il sostituto d’imposta possa operare la ritenuta, il lavoratore deve presentare un’autocertificazione sui compensi totali annui.

Soglia di non imponibilità e regime forfetario: La soglia di non imponibilità di 15.000 euro si applica ai compensi da lavoro autonomo sportivo, e i lavoratori che fanno accesso al regime forfetario devono tenere in considerazione l’intero ammontare percepito per il calcolo del limite di accesso a questo regime. Pertanto, mentre il coefficiente di redditività si applica solo sui compensi oltre i 15.000 euro, è necessario considerare l’importo totale per il rispetto della soglia di 85.000 euro.

Accesso al regime forfetario per il 2024: Le cause ostative per l’accesso a questo regime sono identificate esclusivamente attraverso i rapporti di lavoro sportivo attivati nel 2023. Compensi precedenti al 1° luglio 2023, considerati come “redditi diversi”, non influiscono sull’accesso al regime.

Disciplina dei premi: I "premi di risultato" sono considerati parte variabile della retribuzione e sono tassati secondo le regole generali. Se i premi sono corrisposti direttamente alla federazione sportiva e non al singolo atleta, non rientrano nella regolamentazione normativa. Tuttavia, i premi erogati dalle federazioni per la convocazione nelle nazionali sono soggetti a ritenuta del 20% e non a Certificazione Unica, ma devono essere riportati nel modello 770.

Disciplina ai fini IRAP: Infine, è stato chiarito che i compensi annuali inferiori a 85.000 euro per i collaboratori coordinati e continuativi nel settore dilettantistico non concorrono alla base imponibile IRAP. Ciò significa che se un compenso è inferiore a tale importo, non influisce sull’IRAP del soggetto erogante.

In sintesi, la riforma del D.Lgs. n. 36/2021 ha fissato criteri chiari e distintivi per l’inquadramento fiscale dei lavoratori sportivi, rendendo più trasparente la tassazione dei redditi derivanti dal lavoro sportivo, ed ha risposto in modo dettagliato alle questioni avanzate dagli enti pubblici riguardo la nuova normativa.

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