Operational Guidelines on Incentives for Business Consolidation Processes and Employment

Nel messaggio numero 3344 dell’ 6 novembre 2025, l’INPS ha fornito le sue indicazioni operative per le imprese in relazione agli incentivi per i processi di aggregazione e per la protezione dell’occupazione (articolo 4-ter del D.L. n. 4/2024 modificato in legge n. 28/2024). Questo incentivo è stato introdotto sperimentalmente per i cosiddetti “anni 2024 e 2025” ed è rivolto a nuove imprese formate attraverso operazioni societarie come fusioni, cessioni, acquisizioni di aziende o loro rami che generano un organico di almeno 1.000 lavoratori.

Tali imprese possono stipulare un accordo sindacale nazionale in presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Quest’accordo deve prevedere un progetto industriale e una politica attiva per superare le sfide del settore, formare o riqualificare i lavoratori per adattarsi al nuovo contesto lavorativo, e gestire i cambiamenti occupazionali. L’accordo può essere firmato anche prima della fusione o dell’acquisizione, a condizione che l’operazione da compiere entro sessanta giorni dalla firma dell’accordo sia inclusa.

Il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo per ogni lavoratore del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali (escludendo i premi e i contributi dovuti all’INAIL) per un periodo di 24 mesi, fino a un importo annuo di €3.500 per lavoratore. L’esonero può valere anche per altri 12 mesi fino a un importo annuo di € 2.000 per lavoratore.

Le condizioni per ottenere queste sovvenzioni include la garanzia di formazione o riqualificazione per ciascun lavoratore di almeno 200 ore durante il periodo della sovvenzione. L’INPS può riconoscere la sovvenzione solo dopo aver ricevuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali un elenco di beneficiari e il totale dell’esonero calcolato.

Relativamente alla verifica dell’attuazione del piano di formazione, l’Ispettorato nazionale del lavoro controlla la corretta esecuzione degli obblighi di formazione assunti dal datore di lavoro sulla base degli accordi conclusi e inviati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il datore di lavoro si impegna a mantenere il livello occupazionale esistente per almeno 48 mesi dalla data di inizio delle operazioni societarie straordinarie.

Infine, il messaggio specifica come i dati relativi all’utilizzo dell’esonero deve essere presentati nelle sezioni “PosContributiva”, “ListaPosPA” e “PosAgri” del flusso Uniemens.

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