Reddito da liquidazione di società estere come reddito di capitale soggetto ad imposta sostitutiva

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al regime fiscale sostitutivo per persone fisiche con redditi da pensione esteri, come previsto dall’articolo 24-ter del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Secondo il comma 1 di tale articolo, i pensionati che traslocano in specifici comuni italiani (situati in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o comuni sismici designati) con max 20.000 abitanti possono optare per un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi generati all’estero.

Questa imposta è calcolata con un metodo forfettario per i periodi di imposta in cui è valida l’opzione. I redditi prodotti all’estero sono identificati secondo i criteri dell’articolo 165 del TUIR, che riprende e applica quelli dell’articolo 23 del TUIR, definendo un reddito come “prodotto all’estero” solo se in situazioni corrispondenti a quelle previste per i redditi nazionali.

La circolare n. 21/E/2020 determina che le pensioni, in base all’articolo 49, comma 2, lett. a del TUIR, rientrano tra i redditi da lavoro dipendente e sono classificabili come tali quando provengono da soggetti esteri. Tuttavia, questa normativa esclude i soggetti non residenti con pensioni erogate da istituti previdenziali italiani. La definizione di “pensioni di ogni genere” comprende anche indennità una tantum e somme ricevute dopo la cessazione di attività lavorativa.

Inoltre, per i redditi di capitale, tra cui le distribuzioni di utili, la normativa stabilisce che tali redditi sono considerati prodotti all’estero se corrisposti da soggetti non residenti. L’imposta sostitutiva, quindi, soddisfa l’obbligo tributario in Italia sui redditi esteri.

L’Agenzia delle Entrate si riferisce all’articolo 47, comma 7 del TUIR, che definisce i redditi derivanti dalla liquidazione di società come utili, nel caso di distribuzione a soci. Tali redditi di capitale sono soggetti alla stessa normativa.

Un caso particolare menzionato riguarda un contribuente residente fiscalmente in Francia, con pensioni estere dal 2025, che intende trasferire la residenza in un comune del Mezzogiorno nel 2026. Il contribuente prevede di avviare attività di lavoro autonomo e ha programmato la liquidazione volontaria di società estere senza beni immobili o partecipazioni in società italiane. Il soggetto chiede se i redditi ottenuti dalla liquidazione delle società rientrino nel regime dell’imposta sostitutiva.

L’Agenzia conferma che, applicando la lettura “a specchio” dell’articolo 23, comma 1, lett. b del TUIR, il reddito che emerge dalla liquidazione è considerato prodotto all’estero. Pertanto, nel rispetto di tutte le condizioni normative, il contribuente può beneficiare del regime opzionale di cui all’articolo 24-ter del TUIR, estendendo così le agevolazioni fiscali sui redditi derivanti da liquidazioni all’estero.

Questi chiarimenti pongono l’accento sulla possibilità di risparmio fiscale per i pensionati che scelgono di trasferirsi nelle regioni del sud Italia, incentivandone l’insediamento in comuni meno popolati.

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