L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha recentemente fornito chiarimenti sulle modifiche dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, introdotte dal D.Lgs. n. 43/2025. Queste modifiche hanno impattato vari aspetti della tassazione, con particolari implicazioni per la qualificazione delle aliquote d’accisa e procedure di versamento.
Una delle principali modifiche riguarda la distinzione tra usi del gas naturale, ora suddivisi in “usi domestici” e “usi non domestici”. L’aliquota per usi domestici si applica a gas utilizzato in abitazioni e edifici con funzione abitativa, compresi gli uffici pubblici e istituti educativi. Le condizioni che rientrano in questa categoria comprendono anche il riscaldamento delle abitazioni del personale aziendale e il rifornimento di gas per veicoli nei serbatoi.
L’aliquota per usi non domestici, applicata per attività che non hanno una funzione abitativa, è stata definita sulla base di un criterio residuale. Ci rientrano consumi in attività industriali, artigianali, agricole, nonché nel settore della ristorazione e nel supporto a istituzioni assistenziali per disabili e anziani. Novità significative includono l’inclusione di vari servizi culturali e sanitari che fino a oggi non erano soggetti all’aliquota industriale.
Il nuovo articolo 26-ter introduce anche la sempre più complessa situazione dell’uso promiscuo del gas, dove l’utente dovrà fornire dettagli specifici al fornitore sui quantitativi utilizzati in vari impieghi, insieme alla documentazione necessaria. Qualora il cliente non fornisca tali informazioni, l’intera fornitura subirà le tasse previste dal contratto.
Per quanto attiene agli obblighi di pagamento dell’accisa, a partire dall’1 gennaio 2026, i venditori dovranno effettuare due dichiarazioni semestrali, al posto di una sola annuale. Le scadenze per il versamento sono fissate per la fine di ogni mese, mentre le dichiarazioni semestrali devono essere inviate entro settembre e marzo dell’anno successivo.
Un’altra importante modifica riguarda la cauzione d’imposta per i venditori di gas e energia elettrica, che dovrà essere adeguata trimestralmente in seguito a un’iniziale prestazione del 15% dell’accisa annuale. Tale cauzione è pensata per garantire la solvibilità dei venditori e la correttezza dei versamenti tributari.
Infine, l’Agenzia ha stabilito che, dal 1° gennaio 2026, i quantitativi di gas naturale e energia forniti a clienti dell’UE o extra-UE dovranno essere distinti da quelli soggetti a tassazione, rispecchiando la non applicabilità dell’imposta su queste transazioni. I venditori riceveranno indicazioni precise sulle nuove destinate d’uso, con l’obbligo di seguire le disposizioni della comunicazione mensile e delle dichiarazioni semestrali.
Le nuove regole hanno il potenziale di semplificare le procedure amministrative e migliorare la gestione dell’accisa, ma anche di trasferire maggiore responsabilità alle imprese nel garantire la conformità fiscale e tributaria. Con l’entrata in vigore di queste misure, si stima che ci sarà un significativo impatto sull’operato dei venditori e sul mercato del gas naturale e dell’energia elettrica a partire dal 2026.

