La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 39520/2025, ha riaffermato che essere un datore di lavoro o un amministratore puramente formale non esime da responsabilità penale per violazioni delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Richiamando gli articoli 2 e 299 del Decreto legislativo 81/2008, la Corte ha sottolineato che l’obbligo di garanzia sussiste sia per il titolare formale del rapporto di lavoro sia per chi esercita effettivamente poteri di datore di lavoro.
Nel caso specifico preso in esame, la responsabilità per omicidio colposo è stata attribuita a un’amministratrice solo nominalmente a capo di un’impresa edile diretta dal padre, a seguito della morte di un operaio caduto durante lavori in altura, poiché non aveva supervisionato l’adozione delle necessarie misure di sicurezza.
La sentenza afferma chiaramente che l’essere intestatario di un’impresa a titolo meramente formale non esonera dalle responsabilità inerenti la sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro formale ha gli stessi obblighi di un datore di lavoro effettivo, a meno che non abbia delegato correttamente tali funzioni secondo quanto previsto dall’articolo 16 del D.lgs. 81/2008.
Questa decisione sottolinea ulteriormente l’importanza dell’adozione di misure di sicurezza adeguate in ambiente di lavoro, non solo per la salvaguardia della vita e della salute dei lavoratori, ma anche per evitare sanzioni penali per i dirigenti e gli amministratori delle imprese. Sottolinea inoltre che la legge considera responsabili non solo coloro che detengono formalmente i ruoli di datore di lavoro o amministratore, ma anche coloro che esercitano effettivamente tali funzioni.

