Regime transfrontaliero di franchigia, i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Il Regime di franchigia IVA transfrontaliero (Dlgs 180/2024, direttiva UE 2020/285) consente alle piccole aziende di effettuare transazioni e fornire servizi negli Stati membri dell’UE senza l’obbligo di addebitare l’IVA. Le modalità di controllo sono state stabilite dal Provvedimento AE del 10 Dicembre 2025.

Per le aziende stabilite in Italia è necessaria una comunicazione per ottenere un numero con suffisso “EX”. L’agenzia verifica che i dati forniti siano corretti, e che il volume d’affari riportato sia congruo con le fatture elettroniche, le ricevute e le dichiarazioni dell’IVA. Se ci sono incongruenze la richiesta viene scartata e deve essere ripresentata.

Vengono inoltre controllati la soglia UE di 100.000 euro e i limiti del paese in cui si cerca l’esenzione; l’attribuzione del suffisso EX avviene solo dopo l’approvazione da parte degli Stati membri, o dopo 35 giorni senza risposta. Le comunicazioni trimestrali sono sottoposte a controllo e le eventuali omissioni vengono segnalate agli Stati coinvolti.

Il suffisso EX può essere disattivato in caso di cessazione dell’attività, che viene presunta dopo otto trimestri consecutivi di inattività. Per le aziende non stabilite in Italia, due omissioni consecutive comportano l’attivazione dell’identificazione IVA e la presentazione della dichiarazione annuale in Italia.

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